Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Provvisionale – Art. 147 cod. ass. – Assenza dello stato di bisogno degli aventi diritto - Applicabilità - Sussistenza.
Sebbene il D.L.vo n. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni) abbia abrogato la L. n. 990/1969, l’art. 5 della L. n. 102/2006 (successiva al Codice predetto) che, introducendo un ultimo comma all’art. 24 della L. n. 990, ha previsto la possibilità di concedere provvisionale anche agli aventi diritto non in stato di bisogno, nei limiti di una somma variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato, si ritiene ancora applicabile nonostante la già avvenuta abrogazione della L. n. 990.