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Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore - Rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato - Risarcimento del danno senza previo accertamento della responsabilità dell’assicurato - Diritto di rivalsa - Sussistenza - Eccezioni dell’assicurato in ordine alla responsabilità ed all’entità del risarcimento - Ammissibilità.

(Cass. Civ., Sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22616)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la disposizione dell’art. 18, secondo comma, della legge n. 990 del 1969 – in base alla quale l’assicuratore, quando non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto, ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione - trova applicazione anche quando l’assicuratore abbia risarcito il danno sulla base della semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell’assicurato, il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o non abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed all’entità del risarcimento.

Martedì, 11 Dicembre 2012
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