Patente - Revoca e sospensione – Patteggiamento - Errore del giudice nel calcolo della sanzione amministrativa - Impugnazione specifica del P.M. - Correzione da parte della cassazione - Ammissibilità - Modalità.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice abbia applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che consegue di diritto, in misura inferiore al minimo consentito dalla legge, si versa in ipotesi di errore di diritto al quale la Corte d Cassazione, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal pubblico ministero, può porre rimedio annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo che concerne l’applicazione di detta sanzione e rideterminando quest’ultima nel minimo edittale di anni uno.