Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Competenza esclusiva del giudice della cognizione - Sussistenza.
La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, irrogata per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186, comma nono bis, c.s.), con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 è disposta, in assenza di una contraria volontà dell’imputato, esclusivamente dal giudice della cognizione con il decreto penale di condanna o con la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di opposizione, essendo comunque preclusa ogni statuizione in fase esecutiva.