Riferimenti operativi per l’applicazione dell’art. 126-bis C.d.S
I punti della patente
All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti che è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e subisce
decurtazioni a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, del Codice della Strada (l’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione).
• Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni possono essere decurtati un massimo di quindici punti, ma tale disposizione non si applica nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente di guida.
da il Centauro n. 167