Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Principio di specialità – Operatività – Presupposti – Rapporto di specialità tra la fattispecie di cui all’articolo 23 del codice della strada e quella degli articoli 15, 18 e 31 del regolamento di affissioni e pubblicità del comune di Roma – Configurabilità – Esclusione.
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. II, 30 novembre 2012, n. 21502
Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Principio di specialità – Operatività – Presupposti – Rapporto di specialità tra la fattispecie di cui all’articolo 23 del codice della strada e quella degli articoli 15, 18 e 31 del regolamento di affissioni e pubblicità del comune di Roma – Configurabilità – Esclusione.
In tema di sanzioni amministrative, l’art. 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 – laddove statuisce che, quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale – opera se le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, da escludersi quando sia diversa l’obiettività giuridica degli interessi protetti da ciascuna di esse. Non sussiste, pertanto, un siffatto rapporto tra la previsione di cui all’art. 23 del codice della strada, che punisce l’installazione di impianti pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, e le corrispondenti norme contenute nel Regolamento di Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma (artt. 15, 18 e 31), da un lato perché trattasi di condotte diverse, atteso che le autorizzazioni, la cui mancanza rende punibili i fatti da esse rispettivamente descritti, prescritte dalle due disposizioni non sono sovrapponibili, tutelando la prima quello pubblici della sicurezza della circolazione stradale, e le seconde la disciplina delle affissioni pubblicitarie all’interno del territorio comunale e l’incasso dei relativi diritti; dall’altro, in quanto l’art. 31 del menzionato Regolamento, concernente l’installazione di mezzi di pubblicità non autorizzati, fa espressamente salva, al secondo comma, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 23 del codice della strada, escludendo, quindi, una tale riserva qualsiasi rapporto di specialità tra le due indicate fattispecie. (Cass. Civ., sez. II, 30 novembre 2012, n. 21502) - [RIV-1303P246] Art. 23 cs...