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Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Applicabilità a fatto commesso sotto la previgente normativa - Condizioni.

(Cass. Pen., Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36291)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36291

 

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Applicabilità a fatto commesso sotto la previgente normativa - Condizioni.

 

Ai fini dell’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - previsto dall’art. 186, comma nono bis, c.d.s, introdotto dall’art. 33 legge n. 120 del 2010 - ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore e concernenti guida in stato di ebbrezza, occorre considerare che, per il reato di cui all’art. 186, comma secondo, lett. c), c.d.s., pur trattandosi di norma complessivamente più favorevole all’imputato, il favor è determinato dalla previsione della estinzione del reato nel caso di buon esito della misura sostitutiva, mentre nella nuova previsione la durata della sanzione principale è superiore a quella previgente (minimo edittale aumentato da tre a sei mesi di arresto). Né il giudice può combinare un frammento normativo della legge previgente e un frammento normativo di quella successiva secondo il criterio del favor rei, giacché in tal modo verrebbe ad applicarsi una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, in violazione del principio di legalità. Pertanto, qualora sia applicato il nuovo trattamento sanzionatorio, esso deve essere applicato nella sua integralità. (Cass. Pen., sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36291) - [RIV-1303P280] Art. 186 cs...




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Giovedì, 20 Settembre 2012
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