Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Presupposti di operatività.
In tema di reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186, comma secondo, lett. b), c.d.s.), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza dell’imputato, essendo sufficiente, ex art. 186, comma nono bis, c.d.s., la sua non opposizione. Ne deriva che ove l’imputato abbia manifestato la “non opposizione” la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio.