Assicurazione RCA: constatazione amichevole
In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale il contenuto del modulo CID è liberamente vagliato dal giudice che può rigettare la domanda risarcitoria se vi sono fondati dubbi riguardo l´effettivo verificarsi del sinistro.
CORTE DI CASSAZIONE,. III - 19 GIUGNO 2013, N. 15313
1. - Con sentenza resa pubblica il 10 aprile 2007, il Tribunale di Roma respingeva l´appello proposto da A. A. e B. B. avverso la sentenza del Giudice di pace della medesima città che, a sua volta, aveva rigettato la domanda avanzata da detti attori per sentir condannare C. C., in solido con la Impresa assicuratrice XXX, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in P.le Flaminio di Roma, il 28 dicembre 2002, alle ore 16 circa, allorquando l´autovettura WW condotta dal proprietario C. C. tamponava il motociclo HH condotto da A. A., proprietario, con a bordo B. B.
1.1. - Il giudice di appello escludeva che, in base agli elementi di prova acquisiti al giudizio, potesse risultare appurato il reale accadimento dei fatti e la responsabilità per la transazione del sinistro, giacché il modello CID - pur volendo ad esso attribuire portata di confessione stragiudiziale del danneggiante, liberamente apprezzabile però nei confronti del litisconsorte necessario - non conteneva "le informazioni minime necessarie per valutare la bontà dell´assunto relativo alla concreta verificazione del fatto ed alle modalità di accadimento dello stesso". Sicché il Tribunale, tenuto conto della "laconicità del CID prodotto" e del disinteresse del convenuto per le sorti del giudizio (avendo mancato di rispondere all´interrogatorio formale, quale condotta processuale liberamente apprezzabile) a fronte invece della "palesata sua disponibilità alla redazione del modello CAI", giungeva a ritenere "del tutto inverosimili le generiche circostanze di fatto poste a fondamento della domanda da parte degli originari attori", là dove, peraltro, già nell´atto di citazione era stata "omessa la descrizione di qualsivoglia particolare idoneo ad apprezzare le circostanze di luogo e di fatto nelle quali si sarebbe verificato l´incidente per cui è causa, le modalità dello stesso, i danni concretamente derivati".
2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono A. A. e B. B., sulla base di due articolati motivi.
Resiste con controricorso la Impresa assicuratrice XXX, mentre non ha svolto attività difensiva l´intimato C. C.
Considerato in diritto
1. - Con il primo mezzo è denunciata, in relazione all´art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell´art. 116 cod. proc. civ., degli artt. 2054, 2697 e 2735 cod. civ., nonché dell´art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, nella legge n. 39 del 1977.
Il Tribunale avrebbe immotivatamente disatteso le risultanze del modello CID, assumendo che esso non conteneva "le informazioni minime necessarie" per l´accertamento del sinistro, là dove invece tale documento, con valore di confessione stragiudiziale del C. C. che lo aveva sottoscritto, riportava "con precisione l´ora ed il luogo del fatto, i mezzi coinvolti, le modalità del sinistro con tanto di disegno seppur esteticamente censurabile". Peraltro, detto documento "era pienamente probante" nei confronti della compagnia assicuratrice, avendo gli elementi in esso indicati "trovato riscontro negli altri elementi di prova acquisiti al processo", mancando la stessa compagnia di fornire prova contraria e, comunque, il Tribunale di motivare al riguardo. Del resto, in assenza di contestazione da parte del convenuto in ordine "all´incidente stradale", il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere quantomeno applicabile l´art. 2054 cod. civ.
Vengono formulati i seguenti quesiti: "Voglia pertanto l´On.le Corte di Cassazione giudicare se il Tribunale civile di Roma, nel giudizio di secondo grado ha posto in essere violazione e/o falsa applicazione dell´art. 116 c.p.c. laddove ha erroneamente valutato le prove in presenza di un documento, posto a fondamento della pretesa risarcitoria (modello CID) degli attori, del tutto completo degli elementi richiesti e necessari per riconoscergli valore probatorio (Cass. n. 3276/1997)"; "Voglia altresì giudicare se il Tribunale civile di Roma abbia falsamente applicato ed interpretato gli artt. 2054, 2697 e 2735 c.c. nonché l´art. 5, comma 1 e 2, del DL 857/76 convertito nella legge 39/1977 in relazione all´art. 360 n. 3 c.p.c. laddove nel primo caso non ha ritenuto di dover applicare nemmeno la norma di cui all´art. 2054, c. 2, c.c. pur non avendo il convenuto, conducente proprietario del veicolo danneggiante, contestato l´incidente stradale, mentre nel secondo, nel terzo nel quarto caso, ha ritenuto di non dover qualificare il modello CID quale prova acquisita nei confronti della convenuta Impresa assicuratrice XXX per non avendo questa offerto prova contraria rispetto a quanto dichiarato dall´assicurato nel modulo CID, laddove, invece, la confessione del danneggiante (tramite il modulo di constatazione amichevole) può non aver effetto solo per l´assicuratore che abbia offerto la prova contraria ai sensi dell´articolo 5, comma 3 DL 857/76 convertito con modificazioni in legge 39/1977".
2. - Con il secondo mezzo è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il Tribunale avrebbe motivato in modo insufficiente in ordine al "mancato riconoscimento di prova" del CID, senza indicare quali fossero gli elementi che lo stesso non conteneva ed avrebbe dovuto invece contemplare.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe poi contraddittoria sotto diversi profili. Anzitutto, laddove, pur affermando che il CID era documento "potenzialmente opponibile alla controparte che lo ha firmato", non avrebbe poi riconosciuto il diritto risarcitorio degli attori. Inoltre, nella parte in cui ha attribuito rilevanza alle circostanze concernenti l´atteggiamento dell´assicurato nella fase stragiudiziale, quale condotta che non rientrava "nella disponibilità" di prova di essi attori. Ed ancora, laddove ha valutato in favore dello stesso convenuto la sua mancata risposta all´interrogatorio formale, traendone il convincimento di un relativo disinteresse alla controversia; così come laddove la stessa motivazione ha dato rilievo alla disponibilità del convenuto nella redazione del modello CAI.
In chiusura del motivo è formulato il seguente quesito: "Voglia pertanto l´On.le Corte di cassazione giudicare se il Tribunale civile di Roma, nel giudizio di secondo grado, ha omesso motivazione o reso insufficiente e contraddittoria motivazione, laddove, giudicando come "del tutto sfornita di prova" la domanda attorea, ha erroneamente valutato le prove in presenza di un documento, posto a fondamento della pretesa risarcitoria (modello CID) dagli attori, del tutto completo degli elementi richiesti e necessari per riconoscergli valore probatorio (Cass. n. 3276/1997) e non valutato o insufficientemente valutato tutti gli altri elementi probatori messi a disposizione della procedura civile vigente (prova documentale, mancata risposta all´interrogatorio formale da parte del convenuto) con esclusione della prova testimoniale, i quali risultano stati acquisiti, nei giudizi impugnati e quindi su un punto decisivo della controversia ed ha erroneamente applicato il principio dispositivo di cui all´art. 115 c.p.c. e l´art. 116 c.p.c., avendo esteso il primo principio anche a circostanze non rientranti nella sfera di azione giuridica degli attori e, quanto al secondo, avendo tratto argomento di prova sfavorevole agli attori stessi, dal contegno stragiudiziale e soprattutto processuale del convenuto, ivi compresa la mancata risposta all´interrogatorio formale deferitogli dagli attori".
3. - I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.
Con essi, infatti, i ricorrenti non colgono appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, cui rivolgono critiche che si astraggono dalla concretezza del percorso argomentativo del giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l´attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all´uno o all´altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova stessa (tra le tante, Cass., 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., 6 marzo 2008, n. 6064).
Il Tribunale di Roma, in armonia con il principio recato dall´art. 2697 cod. civ. dell´onere di prova, ha escluso che la domanda risarcitoria proposta dagli attori fosse fornita di prova in relazione allo stesso accadimento fattuale del sinistro e, tantomeno, quanto alla responsabilità circa la sua causazione, ponendo, anzi, in risalto che l´azione già difettava delle allegazioni idonee a supportarla. Tale convincimento ruota, essenzialmente, sulla portata ascritta al modello CID, quale elemento centrale del corredo probatorio attoreo, dal quale il giudice del merito ha ritenuto che non emergessero non già soltanto dati significativi in ordine al sinistro, ma, ancor più decisivamente, le "informazioni minime necessarie per valutare la bontà dell´assunto relativo alla concreta verificazione del fatto ed alle modalità di accadimento dello stesso". Siffatto dirimente giudizio - al quale si è aggiunta l´ulteriore delibazione sulla valenza da assegnare al comportamento stragiudiziale del convenuto ed alla sua mancata risposta all´interrogatorio formale (correttamente compiuta sotto l´egida del principio del libero apprezzamento, nel contesto del materiale probatorio acquisito, cui si richiamano gli artt. 116 e 232 cod. proc. civ.) non è stata, nella sostanza, aggredita dai ricorrenti, i quali si sono limitati a postulare la completezza contenutistica del modello CID relativo al sinistro per cui è causa, senza neppure indicare, però, quali essi fossero in concreto e, dunque, mancando in radice di assolvere all´onere di specificità dei motivi di ricorso, al quale avrebbero dovuto, in ogni caso, dare effettività attraverso la puntuale ed esaustiva ricognizione del contenuto del documento nell´atto di impugnazione. Così come, del pari, avrebbero dovuto attivarsi in riferimento ai capitoli di interrogatorio formale cui il convenuto non ha dato risposta, dei quali, invece, non vi è cenno alcuno nel ricorso.
In definitiva, all´accertamento compiuto dal giudice del merito - siccome ad esso riservato, giacché vertente sugli elementi pertinenti della fattispecie di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, e che, per ciò stesso, si sottrae al sindacato di questa Corte ove, come nella specie, caratterizzato da correttezza e coerenza logico-giuridica (Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028; Cass., 5 aprile 2003, n. 5375) - i ricorrenti hanno preteso di sostituire il proprio apprezzamento sulle circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere e ciò addirittura contrapponendo alla valutazione giudiziale un argomentare critico privo di concretezza, adagiatosi su di un piano di astrattezza e apoditticità, tale da non conformarsi affatto al modello legale che attiene alla deduzione di un vizio (di legge e/o di motivazione) scrutinabile da questa Corte.
4. - All´inammissibilità del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento, in favore della compagnia di assicurazioni controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
Nulla è da disporsi, quanto alle spese processuali, in riferimento alla posizione dell´intimato che non ha svolto attività difensiva.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in favore Impresa assicuratrice XXX in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2013.
da Corte di Cassazione