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Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni -Cause di esclusione della responsabilità - Stato di necessità - Sussistenza - Onere della prova - Produzione di certificato medico risalente ad un anno prima - Sufficienza - Esclusione.

(Cass. Civ., Sez. II, 26 marzo 2007, n. 7357)

In tema di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 176 c.s. (per aver circolato nella corsia d'emergenza), per accertare la sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità previste dall'art. 4 L. n. 689/8/, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale: per quanto concerne lo stato di necessità, all'articolo 54 C.p. Ove il ricorrente deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di un'esimente reale o putativa è su di lui che grava l'onere di provarne la sussistenza: non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio. (Nella specie la S.C. ha escluso la sussistenza dello stato di necessità non ritenendolo convenientemente documentato dato che il ricorrente aveva prodotto un certificato medico risalente ad un anno prima, attestante una forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale).

 

Lunedì, 26 Marzo 2007
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