Patente - Revoca e sospensione - Sospensione -Provvisoria - Disposta dal prefetto ex art. 223 c.s. - Natura e funzione cautelare - Conseguenze - Applicabilità dell'articolo 7, secondo comma, L. n. 241/1990 - Sussistenza - Adottabilità del provvedimento senza previa comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato -Fondamento.
In tema di violazioni delle norme del Codice della strada, con riferimento alla sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 223 del D.L. vo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), l'applicazione al relativo procedimento della disposizione dell’articolo 7, comma secondo, della legge 7 agosto 1990 n. 241 - che riconosce all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati -, è giustificata dalla natura cautelare del provvedimento di sospensione provvisoria della patente, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale. È pertanto legittimamente esclusa la necessità di dare ingresso (e risposta), nel procedimento, alle eventuali osservazioni degli interessati, altrimenti sussistente alla stregua delle regole generali dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell'articolo 204 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e degli articoli 3, 7, comma primo, 8 e 10 della stessa legge 7 agosto 1990 n. 241. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, con la quale il giudice di pace aveva accolto la opposizione perché il prefetto aveva emesso il detto provvedimento ancora prima della notifica dell'avviso di apertura del procedimento amministrativo, ed ha quindi deciso nel merito rigettando l’opposizione