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Notizie brevi 31/07/2013

Emissione di patente dopo smarrimento: ecco la procedura per recapitarla al titolare

Il ministero dei Trasporti continua a sciogliere i dubbi relativi alla duplicazione delle patenti di guida. Più precisamente il quesito a cui si dà risposta con circolare 18260/RU del 12 luglio, riguarda le modalità con cui vengono recapitate agli interessati quelle patenti emesse in caso di smarrimento, furto e distruzione.
Le modalità prevedono in particolare un primo tentativo di recapito all’indirizzo di residenza. Se non va in porto questo (perché l’indirizzo è inesatto, insufficiente o inesistente, oppure perché il destinatario irreperibile, deceduto, sconosciuto o trasferito), si provvede a spedire la patente all’ufficio della Motorizzazione competente per provincia in cui è stato effettuato il tentativo di consegna, per procedere alla definitiva distruzione.

 

Qualora, invece, il mancato recapito sia stato causato dall’assenza in casa del destinatario, allora le cose cambiano. Perché, nell’ordine, bisogna:
- che l’addetto al recapito rilasci nella cassetta postale dell’interessato un primo avviso di mancato consegna con l’invito a contattare Poste italiane, per concordare una nuova data;
- se alla nuova data il destinatario è ancora assente, l’addetto lo informa del tentativo andato a vuoto con un avviso inserito nella cassetta postale, fermo restando che un secondo tentativo di recapito verrà effettuato entro 30 gg dalla data del primo;
- se anche il secondo tentativo non dà esito, la patente viene depositata presso l’Ufficio postale di riferimento dove rimarrà in giacenza per 60 giorni, in attesa del ritiro. Anche in questo caso, nella cassetta postale del destinatario viene rilasciato avviso di mancata consegna con le istruzioni per ritirare la patente presso il competente ufficio postale, entro 60 giorni.
- Laddove i 60 giorni trascorrano senza che nessuno si presenti al ritiro, la patente viene trasferita al competente Motorizzazione dove l’interessato potrà recarsi per il ritiro a partire dal 65° giorno dalla data del secondo tentativo e per i successivi 240 giorni.

 

Il pagamento per l’emissione della nuova patente viene effettuato in contrassegno all’atto della consegna della patente a domicilio o al ritiro presso l’Ufficio postale. L’importo del contrassegno è visibile sulla busta e ammonta alla somma della quota dovuta per il servizio di recapito e dell’importo dei diritti DTT (euro 6,80 + 9,00 + 1,70). Maggiorazioni sono state previste quando la patente non venga ritirata presso l’ufficio postale, nemmeno nel periodo di giacenza di 60 gg successivi al secondo tentativo di recapito andato a vuoto.

 


da uominietrasporti.it

 

 

Mercoledì, 31 Luglio 2013
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