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Corte di Cassazione 19/06/2013

Incidenti stradali: giudizio per risarcimento danni - eccezione di incompetenza territoriale
Il giudice di legittimità può rilevare l´eventuale incompletezza dell´eccezione di incompetenza territoriale presentata dalla parte convenuta in giudizio a risarcire i danni provocati in un incidente stradale.

Vedasi sull´argomento anche Corte di Cassazione 19 giugno 2013 n. 15274.
 
 



CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE-3 - 19 GIUGNO 2013, N. 15278


A. A. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del tribunale di Napoli in data 14.5.2012, con la quale è stato rigettato l´appello proposto avverso la sentenza del 13.7.2005, con la quale il giudice di pace di Napoli aveva dichiarato - sull´eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto B. B., eccezione alla quale si associava la Impresa assicuratrice XXX quale impresa designata per la regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada - la propria incompetenza per territorio in ordine alla domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta dall´attore nei confronti degli stessi convenuti.

Il tribunale di Napoli rigettò l´appello proposto dall´odierno ricorrente in ordine all´incompletezza dell´eccezione di incompetenza per territorio sollevata nel giudizio di primo grado.

Il ricorrente contesta il provvedimento in questa sede impugnato sostenendone l´erroneità, per avere ritenuto corretta ed esaustiva e, quindi non incompleta, l´eccezione di incompetenza per territorio sollevata davanti al giudice di pace, alla quale avrebbe dovuto conseguire, viceversa, l´affermazione della competenza per territorio del giudice adito.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell´art. 380 - ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell´adunanza della Corte.

Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Considerato quanto segue

Preliminarmente, va rilevato che correttamente, avverso la decisione di rigetto dell´appello è stato proposto (tempestivamente) regolamento di competenza, atteso che la decisione del Tribunale, avendo rigettato l´appello proposto dal ricorrente con la deduzione della erroneità della declinatoria di incompetenza, integra una decisione sulla competenza agli effetti dell´art. 42 c.p.c. (in termini Cass. ord. 20.7.2010, n. 17038).

Sempre in via preliminare, si rileva, inoltre, che, in sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell´incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile - come nella specie -, la Corte di cassazione, alla quale appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito anche se per ragioni diverse da quelle proposte, è tenuta ad accertare d´ufficio l´osservanza del disposto dell´art. 38, comma 3, c.p.c. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell´eccezione di incompetenza, che non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell´inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale (Cass. ord. 24.4.2009 n. 9783; Cass. ord. 7.5.2010 n. 11192).

Ora, nella specie come emerge dall´esame degli atti l´eccezione di incompetenza avanzata dal convenuto è stata proposta esclusivamente con riferimento al luogo in cui il responsabile civile ha il suo domicilio, ai sensi dell´art. 18, comma 1, c.p.c. ed al luogo in cui è sorta l´obbligazione, ai sensi dell´art. 20, prima parte, c.p.c. Nessun´altra contestazione dei fori concorrenti è stata svolta, non avendo il convenuto contestato, per il responsabile civile - persona fisica il criterio di cui all´art. 18, comma 1, c.p.c. con riferimento al luogo della sua residenza; per la persona giuridica società assicuratrice, il criterio relativo al luogo in cui la stessa ha la sua sede legale, ai sensi dell´art. 19, comma 1, prima parte c.p.c.; ed, ai sensi dell´art. 19, comma 1, seconda parte c.p.c., il criterio relativo al luogo ove la stessa persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all´oggetto della domanda (Cass. ord. 16.6.2011, n. 13202; Cass. ord. 29.8.2008 n. 21899; Cass. ord. 30.6.2010, n. 15628); da ultimo, il criterio relativo al luogo in cui la stessa obbligazione deve eseguirsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, seconda parte, c.p.c. e 1182 c.c.

Ne deriva che l´eccezione di incompetenza è stata formulata in modo incompleto e, come tale, il giudice di pace di Napoli avrebbe dovuto d´ufficio considerarla tamquam non esset e non esaminarla, dichiarandosi incompetente.

È, infatti, principio consolidato che, in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto ha l´onere di contestare nel primo atto difensivo ex art. 38 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4, l´incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., restando escluso che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata, comunque, inefficace l´eccezione, il giudice possa rilevare d´ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell´eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (v. per tutte Cass. ord. 27.10.2003 n. 16136).

Va, quindi, ribadito il seguente principio di diritto:

La formulazione dell´eccezione d´incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l´indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell´art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell´art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell´art. 19, primo comma, cod. proc. civ. L´incompletezza della formulazione dell´eccezione è controllabile anche d´ufficio dalla corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza.

Ne deriva che il Tribunale, investito dell´appello sul punto, avrebbe dovuto accoglierlo e, conseguentemente, non potendo rimettere la causa al primo giudice, avrebbe dovuto esaminarla nel merito, pronunciandosi - per l´effetto devolutivo dell´appello sulla domanda di risarcimento proposta.

La sentenza impugnata, pertanto, è da cassare, con rinvio al Tribunale di Napoli, che dovrà esaminare il giudizio in sede di appello, provvedendo alla decisione omessa sul merito dal Giudice di Pace di Napoli.

Conclusivamente, è dichiarato che il Giudice di Pace di Napoli era competente in primo grado sulla controversia, con la conseguenza che la statuizione di rigetto dell´appello contrariamente motivata, adottata dal Tribunale di Napoli con la sentenza impugnata, è illegittima.

Ne consegue, ai sensi dell´art. 49, comma 2 c.p.c., che il Tribunale, una volta riassunto il giudizio, dovrà considerare l´appello sulla competenza del primo giudice fondato e dovrà procedere alla decisione sul merito di esso.

Il Tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di regolamento.

Per questi motivi

La Corte dichiara che il giudice di pace di Napoli era competente sulla controversia. Cassa la sentenza impugnata e rimette le parti davanti al tribunale di Napoli per la decisione sul merito dell´appello. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il giorno 9 maggio 2013, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 3 della Corte di suprema di cassazione.






da Corte di Cassazione (Foxpol)
 

Mercoledì, 19 Giugno 2013
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