Domenica 22 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 07/08/2013

Depenalizzazione - Ordinanza - ingiunzione - opposizione - Sindacato ai fini dell’eventuale disapplicazione del provvedimento integrativo della norma violata - Limiti - Verbale di contestazione di violazione del Codice della strada - Natura - Atto di accertamento - Conseguenze - Deduzione di eccesso di potere in sede di opposizione – Ammissibilità - Esclusione.

(Cass. Civ., Sez. II, 24 gennaio 2013, n. 01742)

 Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. II,  24 gennaio 2013, n. 01742

 

Depenalizzazione - Ordinanza - ingiunzione - opposizione - Sindacato ai fini dell’eventuale disapplicazione del provvedimento integrativo della norma violata - Limiti - Verbale di contestazione di violazione del Codice della strada - Natura - Atto di accertamento - Conseguenze - Deduzione di eccesso di potere in sede di opposizione – Ammissibilità - Esclusione.

 

Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare sotto il profilo della legittimità, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione; tale sindacato tuttavia, anche sotto il profilo dell’eccesso di potere, deve restare circoscritto alla legittimità; tuttavia, il verbale di contestazione della violazione di norme del codice della strada costituisce non un atto discrezionale, ma un accertamento, il quale è sottoposto al controllo giurisdizionale soltanto al fine di stabilire se sussistono le condotte attestate (sia nella loro materialità, sia nella loro riconducibilità ad una norma che le sanziona), a prescindere da ogni discrezionalità rispetto alla quale possa ammissibilmente configurarsi un’eccezione di sviamento di potere. (Nella specie, in base all’enunciato principio, la S.C. ha dichiarato manifestamente infondato il motivo di ricorso che denunciava la mancata motivazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza di un vizio di eccesso di potere da parte dei verbalizzanti, in quanto animati dall’intento di infliggere al contravventore la decurtazione del maggior numero possibile di punti dalla patente di guida). (Cass. Civ., sez. II, 24 gennaio 2013, n. 1742) - [RIV-1304P366] Artt. 126-bis, 204 cs.
 




>Leggi la sentenza

Mercoledì, 07 Agosto 2013
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK