Le principali novità del Decreto del Fare PAGAMENTO RIDOTTO DEL 30% E CAUZIONE
La tabella aggiornata con la riduzione degli importi
(ASAPS) Per effetto delle modifiche apportate all’art. 202 del Codice della Strada dall’art. 20, comma 5-bis, del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni, «al fine di garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l’effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale», l’importo delle sanzioni amministrative è ridotto del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla “contestazione o dalla notificazione”.
La riduzione del 30% NON si applica alle violazioni del Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell’art. 210, comma 3, CdS e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (si precisa che le violazioni che comportano la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, laddove il pagamento sia ammesso, rientrano nella riduzione del 30% - esempio vedasi art. 179, comma 2-bis, CdS “circolazione con limitatore di velocità alterato”).
Salva l’ipotesi prevista dall’art. 207, comma 1, C.d.S., ai sensi dell’art. 202, comma 2, CdS il pagamento in misura ridotta può essere effettuato presso:
- l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore;
- a mezzo di versamento in conto corrente postale;
- a mezzo di conto corrente bancario, se previsto dall’amministrazione;
- mediante strumenti di pagamento elettronico.
A tal fine, nel verbale contestato o notificato devono essere chiaramente indicate le modalità di pagamento (comprensive degli importi: pagamento entro 60 giorni - pagamento ridotto del 30% - pagamento oltre 60 giorni), con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario, ovvero su quelli eseguiti mediante strumenti di pagamento elettronico.
A seguito dell’introduzione del nuovo comma 2.1, all’art. 202 C.d.S., qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico (Es. POS), nella misura ridotta del 30%.
Successivamente l’agente accertatore trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa tramite strumenti di pagamento elettronico, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
Stessa cosa dicasi per i pagamenti immediati nelle mani dell’agente accertatore effettuati dai conducenti professionali (trasporto cose e persone); infatti con l’introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dall’art. 37, comma 1, della Legge n. 120/2010 è stato prescritto che quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 (in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10% della massa complessiva a pieno carico), 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, sia obbligatorio effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dal comma 1 dell’art. 202. In tale ipotesi l’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa in contanti e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l’agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.
Qualora il trasgressore non intenda avvalersi di tale facoltà e intenda fare ricorso o opposizione al verbale, deve versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma corrispondente al minimo della sanzione pecuniaria prevista della violazione.
L’originaria previsione normativa che prevedeva che l’entità della cauzione dovesse ammontare alla “metà del massimo edittale” previsto per la violazione commessa è stata definitivamente superata dalla modifica apportata al comma 2-ter dell’art. 202 C.d.S., dall’art. 20, comma 5-bis, lett. e), del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, secondo cui l’importo della cauzione è ora pari appunto al minimo della sanzione pecuniaria edittale (resta fatta salva la modalità del versamento della cauzione prevista dall’art. 207 C.d.S.).
Si resta in attesa delle procedure operative che verranno diramate, attraverso apposita circolare, dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno. (ASAPS)
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