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Notizie brevi 29/09/2005

DEFINIZIONI STRADALI - La corretta terminologia nella definizione degli elementi stradali é di fondamentale importanza per l’interpretazione delle norme del Codice della strada

DEFINIZIONI STRADALI
La corretta terminologia nella definizione degli elementi stradali è di fondamentale importanza per l’interpretazione delle norme del Codice della strada
Per comprendere le regole del Codice della strada nonché per avere dei chiari riferimenti in merito alla ripartizione degli elementi che compongono l’area stradale, si ricorre all’ausilio delle seguenti definizioni stradali. Così nella descrizione ad esempio, di incidenti stradali o anche in tutti quei casi ove deve utilizzare un’appropriata terminologia sarà bene tener presente le seguenti definizioni.

Strada: area di uso pubblico destinata alla circolazione di veicoli e pedoni. Comprende dunque la carreggiata con relativa suddivisione in corsie, il marciapiede,gli attraversamenti pedonali, lo spartitraffico, la pista ciclabile, le intersezioni e il salvagente.

Carreggiata: parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli. Può essere suddivisa in una o più corsie

Corsia: suddivisione della carreggiata mediante strisce longitudinali bianche continue o discontinue, avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una sola fila di veicoli.

Marciapiede: parte della strada rialzata o diversamente delimitata destinata ai pedoni.

Attraversamento pedonale: parte della carreggiata opportunamente segnata con strisce bianche per permettere l’attraversamento dei pedoni.

Pista ciclabile: parte della strada riservata alla circolazione delle biciclette.

Salvagente: parte della strada normalmente rialzata destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada. Inoltre, rende più agevole la salita e discesa dei passeggeri che aspettano il tram, l’autobus o il filobus.

Intersezione: area comune a più strade con funzione di smistare i veicoli agli incroci. Viene normalmente regolata da semafori.

Centro abitato: insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine; per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, anche se intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati.

Banchina: parte della strada esterna alla carreggiata che non consente di norma, il transito dei veicoli.

Sede Tranviaria: parte della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram.

Curva: porzione di strada che collega due tratti rettilinei con assi che si intersecano e che determinano condizioni di limitata visibilità.

Dosso: tratto di strada con variazione di pendenza (una salita seguita da una discesa) che riduce la visibilità.

Zona a traffico limitato: area delimitata da appositi segnali in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati a ore o giorni prestabiliti o a particolari categorie di utenza e di veicoli autorizzati.

Isola di traffico: parte della strada esclusa dal traffico veicolare; può essere rialzata o dipinta a raso sul piano stradale. E’ delimitata da strisce bianche di raccordo ed evidenziata mediante zebrature; è destinata a separare e ad incanalare le correnti di traffico; su di esse è vietata la sosta dei veicoli.

Passaggio a livello: attraversamento a raso di binari all’incrocio tra una strada ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria. E’ caratterizzato normalmente dalla presenza dei seguenti dispositivi: barriere, semibarriere, senza barriere; pannelli distanziometrici; segnalazioni acustiche e luminose.

Passo carrabile: accesso ad un’area laterale idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli.

Spartitraffico: Parte non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari

Piazzola di sosta: Parte della strada, di lunghezza limitata, esterna alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.


Giovedì, 29 Settembre 2005
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