DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141)
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141
(GU n. 191 del 16 agosto 2013)
Capo I
Prevenzione e contrasto della violenza di genere
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne e' derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalita' dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;
Considerato, altresi', necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare+ mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;
Ravvisata la necessita' di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalita' e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonche' per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa;
Ravvisata, altresi', la necessita' di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attivita' di particolare rilievo strategico, nonche' per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrita' psico-fisica;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, nonche' di introdurre disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operativita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' per garantire la continuita' amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giorno 8 agosto 2013;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunita', del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Norme in materia di maltrattamenti,
violenza sessuale e atti persecutori
1. All'articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la parola: "danno" le parole "di persona minore degli anni quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "o in presenza di minore degli anni diciotto".
2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.".
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