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DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di commissariamento delle province. (13G00141)

 

(GU n. 191 del 16 agosto 2013)

 

 

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di commissariamento delle province. (13G00141
(GU n. 191 del 16 agosto 2013)

 

Capo I

Prevenzione e contrasto della violenza di genere

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza  in danno di donne e il conseguente allarme sociale che  ne  e'  derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalita' dissuasive, il trattamento  punitivo  degli  autori  di  tali  fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione  finalizzate alla anticipata tutela delle donne e  di  ogni  vittima  di  violenza domestica;
  Considerato,  altresi',  necessario  affiancare  con   urgenza   ai predetti interventi misure  di  carattere  preventivo  da  realizzare+ mediante la predisposizione  di  un  piano  di  azione  straordinario contro  la  violenza  sessuale  e  di  genere,  che  contenga  azioni strutturate e condivise, in ambito sociale,  educativo,  formativo  e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;
  Ravvisata la necessita' di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare  il  circuito  virtuoso  tra  sicurezza,  legalita'  e sviluppo a sostegno del  tessuto  economico-produttivo,  nonche'  per sostenere adeguati livelli di efficienza  del  comparto  sicurezza  e difesa;
  Ravvisata,  altresi',  la  necessita'  di  introdurre  disposizioni urgenti in materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  a  tutela  di attivita' di particolare rilievo strategico,  nonche'  per  garantire soggetti deboli, quali anziani e  minori,  e  in  particolare  questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli  strumenti  informatici  e telematici, in  modo  che  ne  possano  usufruire  in  condizione  di maggiore  sicurezza  e  senza  pregiudizio  della   loro   integrita' psico-fisica;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24  febbraio  1992,  n. 225,  in  materia  di   protezione civile,   anche   sulla   scorta dell'esperienza  acquisita  nel  periodo  successivo  all'entrata  in vigore del decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  nonche'  di introdurre disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale  dei vigili del fuoco, potenziandone l'operativita';
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare disposizioni   per   assicurare    legittimazione    alle    gestioni commissariali delle  amministrazioni  provinciali  interessate  dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' per garantire  la  continuita'  amministrativa  degli  organi provinciali  ordinari  e  straordinari,  nelle  more  della   riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del giorno 8 agosto 2013;
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  con delega alle pari  opportunita',  del  Ministro  della  giustizia,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1
Norme in materia di maltrattamenti,
violenza sessuale e atti persecutori

  1. All'articolo 572, secondo comma,  del  codice  penale,  dopo  la parola: "danno" le parole "di persona minore degli anni  quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "o in presenza di minore  degli  anni diciotto".
  2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice  penale,  dopo  il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
    "5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
    5-quater) nei confronti di persona della quale il  colpevole  sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato  da relazione  affettiva,  anche  senza convivenza.".

 

 

 

 

> Leggi il testo integrale del Decreto Legge

 

 

 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: www.gazzettaufficiale.it

Sabato, 17 Agosto 2013
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