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Articoli 20/08/2013

Carta di Qualificazione del Conducente: ecco le nuove scadenze

La Gazzetta ufficiale sta pubblicando il decreto che modifica le date di scadenza del Certificato di Qualificazione del conducente ottenuto per documentazione fino al 9 settembre 2014.

Il decreto modifica il decreto legislativo 286 del 21 novembre 2005 per quanto riguarda la data di scadenza della CQC ottenuta per documentazione da conducenti titolari di diritti acquisiti. Ricordiamo che gli autisti che trasportano merci possono richiedere la Carta di Qualificazione per documentazione fino al 9 settembre 2014 (9 settembre 2013 per i conducenti dei veicoli per trasporto di persone).

Al fine di informare tutti professionisti dell’autotrasporto merci e persone, ho ritenuto opportuno allegare la circolare prot.  20630 del 7 agosto 2013

OGGETTO:

A) MODIFICHE IN MATERIA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ DELLE CQC OTTENUTE PER DOCUMENTAZIONE;

B) MODIFICHE ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE DEL CORSO

C) PRECISAZIONE IN MERITO A PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE

A. SCADENZA DELLA VALIDITÀ DELLE CQC OTTENUTE PER DOCUMENTAZIONE

E’ in fase di pubblicazione un Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 6 agosto 2013, che reca “Modifiche al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 aprile 2013, in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni”: tale DD modifica la data di scadenza della validità della CQC ottenuta per documentazione da conducenti titolari di diritti acquisiti, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, del DD 17 aprile 2013.

Come è noto l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/59/CE prescrive che i titolari di diritti acquisiti, di cui all’articolo 4 della stessa direttiva, devono frequentare un corso di formazione periodica entro cinque anni dalla data di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali: ovvero entro cinque anni a decorrere dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 10 settembre 2009 per quello di cose.

Conseguentemente, l’articolo 3 del citato DD 17 aprile 2013 prevede che i predetti corsi debbano essere frequentati entro la data del 9 settembre 2013, o entro la data del 9 settembre 2014, se utili a rinnovare la validità di una CQC rispettivamente per il trasporto di persone o di cose.

Peraltro, il secondo capoverso dello stesso paragrafo 2 dell’articolo 8 prevede la possibilità per gli Stati membri di ridurre o prorogare il predetto termine allo scopo, fra l’altro, di consentire un’introduzione graduale della formazione periodica: tale opzione non era stata, in precedenza, ritenuta di interesse.

Tuttavia, dalla Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni”, di cui al documento prot. COM (2010) 385 final del 12.7.2012, si è appreso che Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia e, per talune ipotesi specifiche, anche Portogallo, Spagna e Norvegia, si sono avvalsi della possibilità di fissare il termine per il completamento della prima fase di formazione periodica dei conducenti a cui sono riconosciuti diritti acquisiti, alla data rispettivamente del 2015 per i titolari di patente di categoria D o DE, e 2016 per quelli di patente di categoria C o CE: tanto avvalendosi di un accordo raggiunto nel corso della riunione del Comitato patenti del 27 maggio 2009 e comunicato ai membri del Comitato con nota dei Servizi della Commissione prot. n. E3/AC/mv (2008) 58675 del 1/7/2009.

Tale circostanza ha indotto la scrivente Amministrazione a predisporre lo schema di decreto in oggetto: si è ritenuto infatti opportuno riconoscere – anche ai conducenti titolari di patente di guida e CQC italiana, che possano vantare i predetti diritti acquisiti – la possibilità di usufruire di tale maggior termine per completare la formazione periodica, in luogo di quello più ristretto attualmente previsto. Tanto al fine di garantire parità di trattamento tra conducenti titolari di documento comprovante la qualificazione di tipo CQC rilasciata dallo Stato italiano e conducenti titolari di analogo documento rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo:

• sotto il profilo della concorrenza, non gravando l’autotrasporto nazionale di costi di formazione non sostenuti dai conducenti e dalle imprese di settore di altri Stati membri;
• sotto il profilo sanzionatorio, dal momento che – per espressa disposizione dei competenti servizi della Commissione – “fino alla scadenza del 2015 (categoria D) e del 2016 (categoria C), i conducenti non devono essere sanzionati negli Stati membri se non hanno completato la formazione periodica” (cfr citato documento prot. COM (2010) 385 final del 12.7.2012, paragrafo 2.8, quarto capoverso).

Pertanto, con l’articolo 1 del decreto in oggetto, si dispone che – fermo restando che potrà essere richiesta una carta di qualificazione del conducente per documentazione entro e non oltre le note date del 9 settembre 2013, se relativa al trasporto di persone, e 9 settembre 2014, se relativa al trasporto di cose – la validità della carta di qualificazione così conseguita avrà scadenza alla data del 9 settembre 2015, se relativa al trasporto di persone, e 9 settembre 2016, se relativa al trasporto di cose.

Inoltre, l’articolo 2 dello stesso decreto prevede che, al fine di garantire parità di disciplina per situazioni giuridiche uguali, le predette date di scadenza (2015 – 2016) sono prorogate in favore di tutti i conducenti titolari di CQC ottenuta per documentazione, sia che abbiano già frequentato corsi di formazione periodica (all’esito dei quali il documento comprovante il rinnovo della qualificazione CQC sia stato già rilasciato con date di scadenza rispettivamente 9.9.2018 o 9.9.2019), sia che a ciò provvedano dopo l’entrata in vigore del provvedimento in parola.

E’ espressamente previsto, infatti, che detti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validità carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se trattasi di CQC per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se trattasi di CQC per il trasporto di cose (cioè per i cinque anni successivi alla data di scadenza di validità della CQC ottenuta per documentazione, come prorogata dall’articolo 1 del DD in oggetto).

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto in commento (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.), nell’archivio nazionale degli abilitati alla guida saranno coerentemente ed automaticamente aggiornate le date di validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC come segue:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data di scadenza attuale data di scadenza aggiornata
09/09/2013 09/09/2015
09/09/2014 09/09/2016
09/09/2018 09/09/2020
09/09/2019 09/09/2021

 

 



Tanto premesso potranno verificarsi le seguenti situazioni:


1. CONDUCENTI TITOLARI DI CQC, RECANTE DATA DI SCADENZA 9.9.2013 O9.9.2014

Rientrano in tale casistica:

a) CONDUCENTI CHE NON HANNO FREQUENTATO AFFATTO CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA: il titolo comprovante la qualificazione CQC dagli stessi posseduto reca stampata data di scadenza 9.9.2013 o 9.9.2014, a seconda che sia relativo al trasporto di persone o di cose. Per tali conducenti – posto che su territorio nazionale nessuna sanzione sarà applicabile, giusta le disposizioni di cui al summenzionato art. 1 del decreto in oggetto – sarà possibile alternativamente:

a.1) frequentare comunque un corso di formazione periodica entro le suddette date (9.9.2013 o 9.9.2014): il documento comprovante il rinnovo della qualificazione CQC sarà rilasciato con data di scadenza di validità 9.9.2020, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2021, se relativo al trasporto di cose;

a.2) richiedere un duplicato della patente o, se conducenti titolari di patente di guida estera, della CQC card: sarà rilasciata rispettivamente una patente CQC o una CQC card, recante data di scadenza di validità 9.9.2015, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2016, se relativo al trasporto di cose;

b) CONDUCENTI CHE HANNO PROVVEDUTO ALLA FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA, MA ANCORA NON HANNO OTTENUTO IL DOCUMENTO COMPROVANTE IL RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE CQC. Anche in tal caso occorre distinguere due ipotesi:

b.1) il CED, ancorché sia stato eventualmente già presentato l’attestato di frequenza del corso all’UMC competente, non ha ancora provveduto alla stampa del documento comprovante il rinnovo della qualificazione CQC: in tal caso, tale documento – sia esso patente CQC o CQC card – sarà emesso con date di scadenza di validità 9.9.2020, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2021, se relativo al trasporto di cose;

b.2) il CED ha già provveduto – prima della data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto in oggetto – alla stampa del documento comprovante il rinnovo della qualificazione CQC, ancorché non sia stato ancora recapitato all’UMC competente per la consegna al conducente titolare: in tal caso, tale documento sarà emesso con date di scadenza di validità 9.9.2018, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2019, se relativo al trasporto di cose. Tuttavia – qualora trattasi di patente CQC - in occasione del primo rilascio di duplicato di patente a qualunque titolo, ivi compreso quello di rinnovo di validità quando sarà a regime il decreto attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 126, comma 8, CdS (cd. patente centralizzata), tale duplicato sarà emesso, automaticamente, con data di scadenza di validità 9.9.2020, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2021, se relativo al trasporto di cose. E’ evidente che sarà facoltà dell’utente richiedere l’emissione del duplicato appositamente a tal fine. Qualora trattasi di CQC card, potrà essere richiesto solo il duplicato della stessa, che verrà emesso con le predette date di scadenza di validità prorogate, a seconda dei casi, al 9.9.2020 o al 9.9.2021;

2. CONDUCENTI TITOLARI DI DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE CQC, RECANTE DATA DI SCADENZA 9.9.2018 O 9.9.2019.

Rientrano in tale casistica i conducenti che hanno frequentato un corso di formazione periodica ed hanno già ottenuto un documento comprovante il rinnovo di validità della qualificazione CQC (sia esso patente CQC o CQC card). In tal caso:

a) qualora trattasi di patente CQC - in occasione del primo rilascio di duplicato di patente a qualunque titolo, ivi compreso quello di rinnovo di validità quando sarà a regime il decreto attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 126, comma 8, CdS (cd. patente centralizzata), tale duplicato sarà emesso, automaticamente, con data di scadenza di validità 9.9.2020, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2021, se relativo al trasporto di cose. E’ evidente che sarà facoltà dell’utente richiedere l’emissione del duplicato appositamente a tal fine;

b) qualora trattasi di CQC card, potrà essere richiesto solo il duplicato della stessa, che verrà emesso con le predette date di scadenza di validità prorogate, a seconda dei casi, al 9.9.2020 o al 9.9.2021.

Alla luce di quanto sopra, sono conseguentemente soppresse, a far data dalla pubblicazione del decreto in oggetto, tutte le istruzioni impartite con circolari e non più coerenti con le modifiche su illustrate.



B) MODIFICHE ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE DEL CORSO

Facendo seguito alle circolari prot. n. 85349 del 22.10.2010 e prot. n. 510 del 10.01.2012, ed a parziale modifica delle stesse, si ravvisa la necessità di dettare nuove istruzioni con riferimento alla figura del responsabile del corso ed, in particolare, ai requisiti professionali che lo stesso deve avere quando è persona delegata dal legale rappresentante del soggetto che eroga i corsi di cui alla disciplina in materia di CQC.

Al fine di non pregiudicare, senza giustificata ragione, le scelte che sono alla base del rapporto fiduciario tra il predetto legale rappresentante e la persona a cui sono delegati i compiti di rappresentante del corso, si ritiene opportuno stabilire che a quest’ultima non sono richiesti particolari requisiti professionali, se non quando tale necessità derivi dalla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative in materia.

Conseguentemente si dispone che:

a) il responsabile del corso può essere in ogni caso il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso stesso ovvero persona da questi delegata, ad eccezione dell’ipotesi di corsi di formazione periodica svolti avvalendosi di sistema multimediale;

b) in tale ultimo caso, per le motivazioni di cui alla circolare n. 510 del 10.01.2012, se ne riconfermano le seguenti disposizioni: “il responsabile del corso può essere il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso stesso solo se in possesso dell’abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale nonché dei requisiti di anzianità previsti per l’esercizio dell’attività di docente dei corsi in parola. In caso contrario, il legale rappresentante dovrà delegare quale responsabile del corso persona titolare dei predetti requisiti professionali.”.

Nelle predette circolari prot. n. 85349 del 22.10.2010 e prot. n. 510 del 10.01.2012 è pertanto soppressa ogni disposizione incompatibile ovvero in contrasto con quanto prescritto dal presente paragrafo.

C) PRECISAZIONE IN MERITO A PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE

Facendo seguito alla circolare 18563 del 16 luglio 2013, con riferimento ai corsi di formazione periodica si precisa quanto che , poiché i predetti corsi si articolano in 21 ore di parte comune e 14 ore di parte specialistica, qualora il calendario delle lezioni preveda un numero di ore giornaliere ( ad es. 3 o 7) tali che -procedendosi alla rilevazione delle presenze entro quindici minuti dall’inizio della lezione giornaliera e, successivamente, per ciascun blocco di ore non inferiore a due e non superiore a tre, in conformità alle istruzioni impartire con la suddetta circolare – residui, per il completamento delle ore massime consentite per ciascun giorno, una sola ora di lezione, la rilevazione della presenza dovrà essere ripetuta entro i primi quindici minuti di quest’ultima.

Tanto in ragione della circostanza che il registro e la normativa di riferimento prevedono che le presenze e gli argomenti relativi alla parte comune annotati su distinti e specifici registri.

 

di  Girolamo Simonato
da motorioggi.it

 

 

 

Martedì, 20 Agosto 2013
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