Trasporto prodotti vitivinicoli: c'è un nuovo documento di accompagnamento
Il decreto del ministero delle Politiche agricole del 2 luglio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio ed entrato in vigore all’inizio di agosto, introduce alcune importanti novità rispetto ai documenti di accompagnamento per il trasporto dei seguenti prodotti vitivinicoli:
a) prodotti sottoposti ad accisa con aliquota pari a zero, che circolano esclusivamente in territorio nazionale;
b) prodotti spediti da piccoli produttori;
c) prodotti assoggettati ad accisa ma esclusi dall’obbligo di essere scortati dal documento di accompagnamento previsto dalle norme comunitarie;
d) prodotti esenti da accisa (il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita);
e) prodotti vitivinicoli non sottoposti ad accisa.
La novità principale riguarda l’introduzione, per questi trasporti, di un nuovo documento europeo di accompagnamento (documento MVV), in sostituzione del DOCO/IT, che in questa prima fase verrà utilizzato in formato cartaceo ma che, a regime, dovrà essere compilato in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni che saranno dettate con determinazione dell’Ispettorato centrale contro le frodi alimentari.
Obbligato alla compilazione del documento è lo speditore, individuato dal decreto «come colui che detiene prodotti vitivinicoli prima dell’inizio del trasporto o della consegna dei prodotti stessi a chi effettua il trasporto».
Il modello è contenuto in allegato al decreto ma, per i trasporti da compiere esclusivamente in Italia, l’art. 5.2 consente l’utilizzo di documenti MVV redatti su modulistiche differenti, purché contengano almeno le stesse informazioni.
GLI OBBLIGHI DEL TRASPORTATORE
Fin qui lo speditore. Rispetto invece agli obblighi del trasportatore, bisogna ricordare che deve:
- sottoscrivere, per ricevuta, gli esemplari del documento MVV consegnati dallo speditore;
- custodire gli esemplari del documento MVV ed esibirli, insieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo;
- riportare sugli esemplari del documento MVV, casella 16, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo, il vettore o il luogo di consegna;
- conservare l’esemplare di propria spettanza per un periodo non inferiore a 5 anni dalla sua emissione.
La sottoscrizione va fatta al momento del ritiro dei beni e ne attesta l’aspetto esteriore (compreso quantitativo e numero dei colli), oltre a tutta una serie di informazioni (cambio del mezzo di trasporto, luogo di spedizione, data di inizio del trasporto, apposizione della firma dello speditore e la convalida). Laddove tali indicazioni non fossero esatte, il trasportatore o il conducente inizierà il trasporto soltanto dopo che sia stato redatto un nuovo documento di accompagnamento regolare.
da uominietrasporti.it