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Notizie brevi 04/09/2013

PUBBLICO IMPIEGO
Il Governo vara la nuova disciplina per il reclutamento dei vertici della PA

Premessa
Sono entrate in vigore il 9 luglio 2013 le nuove regole per il reclutamento e la formazione dei dirigenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni fissate dal Dpr n. 70 del 16 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2013, n. 146) a norma dell'art. 11, del Dl n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, con L. n. 135 del 7 agosto 2012.
Per entrambe le finalità si è creato un Sistema unico, strumentale al perseguimento degli obiettivi di economicità ed imparzialità canonizzati dall'art. 97 della Costituzione e già ripresi dall'ultima riforma del pubblico impiego approvata con Dlgs n. 150 del 27 ottobre 2009, (cd. riforma Brunetta), incentrato su sei plessi: la Scuola nazionale dell'amministrazione (nuova denominazione impressa alla Scuola superiore della pubblica amministrazione), l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche.
Ai predetti istituti, cui è preposto un Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai vertici di ciascuna Scuola, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, è fatto obbligo di rivolgersi per le nuove assunzioni e l'aggiornamento del personale a tutte le Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, ed agli enti pubblici non economici, con l'eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco.


Programmazione del reclutamento
Il regolamento demanda al dipartimento della Funzione pubblica il compito di definire, entro il 30 aprile di ciascun anno, il "Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici", secondo il fabbisogno quali-quantitativo stimato in relazione agli obiettivi strategici e di dimensionamento degli organici prefissati per ciascuna articolazione.
Approvato il Piano dal Consiglio dei ministri entro il successivo 30 giugno, alla sua stregua entro il 31 ottobre di ciascun anno con decreto del suo Presidente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il numero dei posti e i profili professionali da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari, anche destinati alla carriera prefettizia ed a quella dei segretari comunali.


Modalità di reclutamento dei funzionari

L'assunzione dei funzionari, per un'aliquota non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, avviene tramite corso-concorso selettivo bandito da una delle Scuole
del Sistema Unico, su delibera conforme del Comitato.
Elementi minimi del bando di concorso:
a) il titolo di studio richiesto, consistente, per gli esterni, nella laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento, nonché per i dipendenti almeno nella laurea triennale con esperienza professionale non inferiore a tre anni;
b) il numero degli allievi, pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento;
c) le diverse classi di concorso, determinate in funzione dei profili professionali;
d) i criteri relativi alle prove concorsuali consistenti in due prove scritte, eventualmente precedute da una prova preselettiva, e una prova orale, vertente, tra l'altro, sulla conoscenza di una lingua straniera, comunitaria.
Le Commissioni di esame, così come le graduatorie degli ammessi sono approvate direttamente dall'Istituto preposto, che, per quanto non previsto dal regolamento in disamina, dovrà attenersi alle disposizioni recate dal Dpr n. 487 del 9 maggio 1994.


Svolgimento del corso-concorso, obblighi e diritti degli allievi funzionari

Il corso – concorso, di durata semestrale, vede coinvolte tutte le Scuole del Sistema Unico, sulle quali viene ripartita le responsabilità e l'obbligo di formazione dei discenti, in relazione agli specifici moduli loro demandati in base alla specializzazione di ciascuna.
Gli allievi ammessi hanno l'obbligo di presentarsi entro 8 giorni dall'inizio delle attività, pena l'esclusione in difetto di giustificato motivo, che, se documentato, può tuttavia fondare la richiesta di inserimento nel corso-concorso successivo.
I funzionari in pectore, all'esito del periodo formativo, se hanno maturato almeno l'ottanta per cento delle presenze e della votazione media, hanno diritto ad accedere all'esame finale, all'esito del quale sarà stilata la graduatoria dei vincitori, assegnati nelle diverse Amministrazioni in relazione al numero dei posti vacanti e tenendo conto delle preferenze espresse da ciascuno secondo la graduatoria di merito, presso cui svolgeranno un ulteriore periodo trimestrale di formazione specialistica, al termine della quale saranno chiamati a sostenere un esame finale, consistente in una prova scritta di carattere pratico e in una prova orale, attinente alle competenze dell'Ente di destinazione, che potrà considerarsi superato qualora sia conseguito un punteggio di ottanta su cento.

 

All'esito dell'approvazione delle graduatorie finali per ciascuna Amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e integralmente sui siti istituzionali delle Scuole del Sistema Unico, i vincitori saranno assegnati ai diversi Enti dal dipartimento della Funzione pubblica.
Agli allievi che non siano già dipendenti pubblici, durante il corso, compete una borsa di studio di €. 1000,00 mensili, netti, rivalutati, da rimborsarsi dall'Amministrazione reclutante, mentre per i discenti interni, collocati a disposizione per tutto il periodo formativo, è corrisposto, in via anticipata dall'Ente di appartenenza, il trattamento economico in godimento, con rimborso a carico dell'Amministrazione di destinazione.
Per entrambe le categorie di discenti, in ogni caso, la durata del corso è riconosciuta ai fini dell'anzianità di servizio.


Il reclutamento dei dirigenti

Il sistema del corso-concorso, viceversa, già contemplato dal Dlgs n. 165 del 30 marzo 2001, art. 28 (di qui in poi anche Tupi), per il reclutamento dei dirigenti statali, è solo in parte stato modificato dal decreto in epigrafe, che ne prevede il ricorso per la copertura dell'aliquota minima del cinquanta per cento dei posti vacanti (diversamente da quanto prescritto per i funzionari, per l'assunzione dei quali è rimessa a siffatta procedura l'aliquota massima, e non già minima, della metà dei posti messi a concorso).
Ad esso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea (delle tipologie già indicate per l'accesso al corso-concorso per funzionari), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio ovvero quattro se reclutati tramite corso-concorso, o, ancora, tre se in possesso di titoli di specializzazione, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.
Del pari vi sono ammessi: i dirigenti in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione del Tupi, ove muniti del diploma di laurea e con almeno due anni di servizio; i titolari di incarichi dirigenziali o equiparati, da almeno un lustro, in amministrazioni pubbliche, purchè muniti di diploma di laurea; nonché i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Il corso-concorso, la cui frequenza dà diritto alla percezione di una borsa di studio dall'importo non definito, ha la durata di dodici mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità già previste dal Tupi.
Diverse, infine, le modifiche apportate al Dpr n. 272 del 24 settembre 2004, recante il "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165", tra cui, oltre le addende dirette, conseguenti alle nuove prescrizioni contenute dal medesimo Dpr n. 70/2013, quella di prescrivere che l'accesso alla qualifica di dirigente in ambito pubblico possa avvenire per concorso, per titoli ed esami, per la percentuale residua, massima, del cinquanta per cento dei posti da ricoprire, e che il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.


Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari

In evidente distonia con i tagli alla spesa pubblica a tanto finalizzata, particolare attenzione è dedicata dal decreto alla formazione continua e specialistica dei vertici burocratici, demandata ad un Piano triennale da adottarsi da ciascuna amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno e da confluire nell'ambito del Piano generale predisposto entro il successivo 31 ottobre dal dipartimento della Funzione pubblica, e cui anche gli enti territoriali possono aderire a proprie spese, comunicando entro il 30 giugno al Comitato di indirizzo del Sistema Unico le proprie esigenze.
Il documento triennale, in estrema sintesi, descrive le singole necessità di aggiornamento professionale, i costi e le modalità di riparto tra i plessi interessati, oltre che l'apporto professionale ed organizzativo richiesto a ciascun Istituto del Sistema Unico, le cui strutture, peraltro, possono essere messe a disposizione di altre Scuole pubbliche e di altri Enti per lo svolgimento di attività formative.


Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati

Come già anticipato, il Dpr n. 70/2013 pur non direttamente applicabile alle Regioni ed agli enti locali, nel rispetto della relativa autonomia, nondimeno prevede anche un sistema di convenzioni tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico, allo scopo di favorire accordi e altre forme di collaborazione per lo svolgimento, a richiesta, di attività formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi.
Dette convenzioni, da inserire nell'ambito del Programma triennale e con oneri a carico delle singole amministrazioni interessate, tra l'altro, oltre all'organizzazione di specifiche attività formative, possono avere ad oggetto anche l'adesione dell'ente richiedente ad attività di reclutamento e formazione già organizzate dalle Scuole del Sistema unico nell'ambito della programmazione triennale sopra tratteggiata.


Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico
Sebbene il ricorso agli Istituti del Sistema Unico risulti quello ordinario, per le ragioni di contenimento della spesa pubblica e di uniformità e controllo della disciplina per l'accesso ai vertici amministrativi e per il loro sviluppo professionale, nondimeno il decreto ammette che le esigenze de quibus possano essere diversamente soddisfatte ricorrendo a scuole di altri circuiti.
Alternativa che, tuttavia, stante il carattere eccezionale e derogatorio, sia pure economicamente sostenuta dalla medesima amministrazione proponente, deve necessariamente essere autorizzata col previo nulla osta del Comitato, quante volte l'esigenza formativa specifica non possa essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita inserita nel Programma triennale e l'offerta del soggetto esterno, da scegliersi secondo i canoni della trasparenza e della competenza professionale, risulti più conveniente e vantaggiosa delle attività di formazione ivi previste, da inserirsi pure sempre nel medesimo Piano.


Collaborazione con le università e altri istituti di formazione

In merito, poi, all'offerta formativa, il recente regolamento facultizza le sei Scuole del Sistema Unico a definire forme di collaborazione con le Università italiane e straniere e con altri Istituti di formazione, mediante la stipula di accordi o convenzioni conformi alle linee di indirizzo fornite dal Comitato, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La scelta delle Università e degli Istituti di formazione avviene, così come previsto per tutti i soggetti formatori estranei al circuito statale delineato dal decreto n. 70/2013, nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.


Corpo docente. Cenni
Quanto al reclutamento del corpo docente, fermi gli incarichi in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, le Scuole del Sistema Unico è previsto possano conferirne in tre diverse tipologie:
1) incarico di docente a tempo pieno, di durata non superiore a tre anni rinnovabili, per lo svolgimento di attività di docenza, ricerca e coordinamento della didattica;
2) incarico di docente a tempo parziale, di durata non superiore ad un anno, per lo svolgimento di progetti formativi di particolare rilevanza;
3) incarico di docente di breve durata per lo svolgimento di attività didattica in specifici moduli formativi.
Mentre nulla è ulteriormente specificato per la terza categoria, per il trattamento economico degli incarichi di docenza a tempo pieno ed a tempo parziale, il Dpr n. 70/2013 ne demanda la determinazione alle singole Scuole in base alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, a seguito di valutazione delle professionalità meglio rispondenti alle caratteristiche degli insegnamenti da coprire e nel rispetto del principio di trasparenza, sia pure, sempre, nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.
Gli incarichi sono conferiti utilizzando le risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa delle scuole di formazione.
Allo scopo evidente di contenere e razionalizzare l'impiego delle risorse, economiche ed umane, il regolamento in disamina prevede, altresì, che con il provvedimento di conferimento degli incarichi di docenza possa stabilirsi che il professionista presti la propria attività anche presso ed a favore delle altre Scuole pubbliche di formazione, diverse da quella che ha conferito l'incarico, secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato di coordinamento del Sistema Unico.


Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione

Da ultimo, il menzionato Dpr n. 70 dedica talune disposizioni alla Scuola nazionale dell'amministrazione, prevedendo, per un verso, che la nomina dei responsabili di cui all'art. 9, comma 4, del Dlgs n. 178 del 1 dicembre 2009, recante la "Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione", sia effettuata dal Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione con proprio provvedimento e, per l'altro, taluni criteri di individuazione del corpo docente.
Quest'ultimo, infatti, a mente del nuovo regolamento, dovrà essere scelto tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonchè tra esperti di comprovata professionalità, anche stranieri.
Il decreto presidenziale n. 70/2013, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, contempla la possibilità che il Presidente possa conferire a non più di cinque docenti interni l'incarico di coordinatori di area didattico-scientifica, per un periodo ed un compenso dal medesimo stabilito, con delibera di cui all'art. 15, del Dlgs n. 178/2009, mentre prevede che a ciascuna sede distaccata della Scuola sia preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la medesima, il cui incarico è conferito dal dirigente amministrativo sentito il Presidente, affinché coordini ed assicuri il funzionamento dell'articolazione, garantendo il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le materie di sua competenza, del dirigente amministrativo.


da ilsole24ore.com
di Paola Cosmai

Articolo tratto dal numero di settembre della rivista "Diritto e pratica amministrativa"

 

 



Mercoledì, 04 Settembre 2013
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