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Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Autorità competente - Regolamentazione di aspetti particolari della circolazione (limite di velocità) su singole strade del centro abitato - Competenza dei dirigenti dell'amministrazione comunale - Fondamento - Competenza del sindaco – Esclusione...

(Cass. Civ., Sez. II, 6 novembre 2006, n. 23622)

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Autorità competente - Regolamentazione di aspetti particolari della circolazione (limite di velocità) su singole strade del centro abitato - Competenza dei dirigenti dell'amministrazione comunale - Fondamento - Competenza del sindaco – Esclusione.
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Fede privilegiata - Limiti - Fattispecie in tema di rilevamento del numero di targa di autoveicolo.

 

In tema di disciplina della circolazione sulle strade comunali, rientrano nelle competenze della dirigenza comunale i provvedimenti che - pur dovendosi adeguare agli eventuali atti normativi e di indirizzo generale emanati dagli organi di Governo e ferma restando l'attività di vigilanza e verifica successiva riservata a tali organi, secondo il disposto di cui all’articolo 4 del D.L. vo n. 165 del 2001 siano diretti a regolamentare gli aspetti particolari della circolazione su singole strade del centro abitato (nella specie il limite di velocità su una determinata strada), a nulla rilevando, in contrario, che il combinato disposto di cui agli articoli 6 e 7 del codice della strada, precedentemente emanato, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e che i provvedimenti in questione non risultino specificamente tra quelli enumerati dall'articolo 107, terzo comma, del D.L. vo n. 267 del 2000, attesa la natura meramente esemplificativa dell'elenco contenuto in tale disposizione.
In materia di accertamento di infrazioni al codice della strada, il rilevamento del numero di targa di un autoveicolo non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell'agente accertatore; pertanto, se dagli atti di causa non emergono sufficienti elementi per ipotizzare un errore materiale da parte dei verbalizzanti, deve attribuirsi pieno valore probatorio al verbale da essi redatto.

Lunedì, 06 Novembre 2006
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