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Alcol, droga e codice della strada

Incomprensibile disparità di trattamento tra chi rifiuta l’alcoltest e chi rifiuta il test antidroga
Foto Coraggio - archivio Asaps

Il settimo comma dell’art. 186 del nuovo codice della strada (guida sotto l’influenza dell’alcool), come modificato dall’art. 4 del D.L. 23/5/2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24/7/2008, n.125, stabilisce che, “Salvo che il fatto costituisca più grave reato” , il conducente che rifiuti di sottoporsi all’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 (cosiddetto alcoltest) incorre nelle pene ecc. Dal che si desume che il rifiuto di sottoporsi a detto accertamento  è  considerato di per sé reato.  Non così per chi rifiuti di sottoporsi al test antidroga perché sospettato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

 

L’ottavo comma dell’art. 187, infatti, come modificato dall’art. 5 del D.L.3/8/2007, n. 117, convertito dalla L. 2/10/2007, n. 160, recita: “Salvo che il fatto costituisca reato”, per cui la soppressione della locuzione “più grave” di cui al testo preesistente lascia intendere che il rifiuto non è più considerato penalmente perseguibile ma semplice illecito amministrativo, tant’è che la norma assoggetta il conducente  alle sanzioni amministrative di cui al settimo comma dell’art. 186: sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione.

 

Questa disparità di trattamento è tanto più inspiegabile  per la seguente, ulteriore ragione. Infatti: la guida in stato di ebbrezza (ci riferiamo all’ipotesi meno grave, ossia quella in cui sia accertato un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro) è considerata illecito amministrativo, essendo punita con la sanzione amministrativa da 527 a  2.108 euro, mentre il rifiuto di sottoporsi all’accertamento è considerato reato. Di contro, la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è considerata reato indipendentemente dalla quantità assunta, essendo punita con l'ammenda  da  1.500 a 6.000 euro e l'arresto da 6 mesi a 1 anno, mentre il rifiuto di sottoporsi al test antidroga è considerato semplice illecito amministrativo.

 

Non si capisce quindi, per concludere, perché il Legislatore ha applicato due pesi e due misure nei confronti di  situazioni identiche (trattandosi in ambedue i casi di sanzionare il rifiuto a una richiesta dell’Autorità), per di più entrambe considerate reato prima che intervenisse la seconda delle citate novelle. Forse l’introduzione del diverso trattamento sanzionatorio è stata indotta da una ricerca pubblicata, ma dopo che era stata approvata la modifica legislativa, sulla rivista britannica The Lancet & Quote Medicine, ricerca secondo la quale, dal punto di vista dei danni sociali, l’alcol è peggio, nell’ordine,  dell’eroina, del crack  e della cocaina. Anche accreditando il Governo dell’epoca (la modifica è stata introdotta con decreto legge)  di… poteri divinatori, resta il fatto che le sostanze di cui sopra avranno pure effetti diversi ma il rifiuto è lo stesso.

 

di Germano Palmieri
da lastampa.it
 

 

Mercoledì, 11 Settembre 2013
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