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Auto e bici si scontrano: è una questione di distanze

Foto di repertorio dalla rete

Sorpassa una bici e la ciclista finisce a terra riportando delle lesioni. Chi è responsabile? Bisogna andare interpretare correttamente la violazione della norma violata. E’ quanto emerge dalla sentenza 35840/13.

 

Il caso
Una donna, alla guida della propria auto, giunta in prossimità di un incrocio stradale, nel superare una bicicletta che procedeva nella stessa direzione di marcia, entrava in collisione con lo stesso velocipede, procurando alla ciclista varie lesioni. Il tribunale ha così affermato la responsabilità dell'imputata, poiché la stessa, nel sorpassare la bicicletta, aveva eseguito una manovra vietata dal codice della strada (art. 148, comma 12, lett. c), c.d.s.) che consente il sorpasso di veicoli a due ruote non a motore, in prossimità di intersezioni, «soltanto se ciò non comporta lo spostamento nella semicarreggiata destinata all'opposto senso di marcia». Alla produzione dell'evento, comunque, secondo i giudici, ha concorso anche la vittima (nella misura del 30%), che si era spostata sulla propria sinistra senza avere preventivamente controllato che un veicolo la stava sorpassando. A scagionare del tutto l’imputata, perché il fatto non costituisce reato, è la Corte di appello di Brescia.

 

Avverso quest’ultima decisione, tuttavia, propone ricorso per cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile, la parte lesa e il marito. Male interpretata la ratio della norma? Ma i giudici di Cassazione non si discostano dalla decisione dei colleghi di appello, affermando che l'incidente non rappresentava la «concretizzazione» del pericolo che la regola cautelare violata (art. 148, comma 12, lett. c), c.d.s.) - che vieta di eseguire, in prossimità di un'intersezione stradale, il sorpasso di un veicolo a due ruote non a motore allorché la manovra comporti lo spostamento del veicolo in sorpasso nell'opposta corsia di marcia - tende a scongiurare. Infatti, la ratio di tale norma deve essere individuata nell’esigenza di evitare turbative ai mezzi provenienti nell'opposto senso di marcia. L’automobilista ha mantenuto un’adeguata distanza laterale dalla bicicletta. Nel caso di specie, l’automobilista aveva rispettato la regola cautelare di riferimento (art. 148, comma 3, c.d.s.), che impone al conducente di mantenere un'adeguata distanza laterale dal mezzo sorpassato, per cui – concludono gli Ermellini - «sotto tale profilo, e con riguardo alla posizione della ciclista, la condotta dell'imputata era stata corretta».
 

da dirittoegiustizia.it

Venerdì, 13 Settembre 2013
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