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Corte di Cassazione 13/09/2013

Sinistro stradale con veicolo non identificato: quando il Fondo vittime della strada non risarcisce i danni materiali

(Cass. Civ., sez III, n. 19591 del 27 agosto 2013)
Foto Blaco - Archivio Asaps

A norma dell'articolo 19, comma 2, legge n. 990/1969, riprodotta nell'art. 283, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni), oggi vigente,  in caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato la responsabilità del Fondo di garanzia delle vittime della strada - per quanto concerne i sinistri avvenuti prima del 24 Novembre 2007 - attraverso l'impresa a ciò designata, è limitata ai danni alla persona, sicché non poteva in alcun modo essere riconosciuto il risarcimento del danno alla vettura. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 27 agosto 2013, n. 19591.

Il caso riguarda un veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con altro veicolo datosi alla fuga e rimasto non identificato: conducente e proprietario del veicolo noto citano in giudizio la Compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni materiali, morali e fisici, avendo il conducente subito lesioni personali a seguito del sinistro, come da documentazione medica debitamente prodotta. La c.t.u. dimostrava che i danni materiali e fisici risultavano compatibili con la dinamica del sinistro descritta dal protagonista nella denuncia del sinistro, effettuata nei tempi previsti dalla legge. La giurisprudenza, ormai consolidata, della Corte di Cassazione ha statuito che in tema di responsabilità derivante da sinistri stradali, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto relativo alla prova liberatoria di cui all'articolo 2054, codice civile (cfr. sent. 10 agosto 2004, n. 15434, ribadita dalle sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, e 25 gennaio 2012, n. 1028).

 


>Vai al testo della sentenza 19591/2013



di Marco Massavelli
da StudioCataldi.it

 



Venerdì, 13 Settembre 2013
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