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Notizie brevi 10/10/2005

TRASPORTI ECCEZIONALI: NUOVI LIMITI DI VELOCITA’
Decreto del Ministero dei Trasporti 25 Luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 186 dell’11 Agosto 2005

da Uomini e Trasporti - Ottobre 2005
TRASPORTI ECCEZIONALI: NUOVI LIMITI DI VELOCITA’
Decreto del Ministero dei Trasporti 25 Luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 186 dell’11 Agosto 2005


Questo decreto prevede che la richiesta per l’adeguamento dei mezzi in circolazione ai nuovi limiti di velocità, possa essere indirizzata a qualunque Centro Prove Autoveicoli del Dipartimento Trasporti Terrestri. Alla domanda, inoltre, va allegata una scheda con la descrizione delle caratteristiche tecniche e delle eventuali parti del veicolo che risultano coinvolte dall’aumento della velocità.
La scheda viene rilasciata dal costruttore del veicolo eccezionale. Essa ha valore di nulla osta da parte dello stesso costruttore per lo svolgimento delle modifiche, ovvero per la certificazione delle caratteristiche costruttive, affinché il mezzo sia utilizzabile entro i nuovi limiti di velocità.
Il provvedimento prevede in particolare che il costruttore del mezzo possa non rilasciare il nulla osta in due ipotesi:
a) per motivi tecnici;
b) entro 60 giorni dalla data della richiesta.
Nel primo caso, il costruttore deve indicare espressamente i motivi alla base del rifiuto, che, per conoscenza, vanno trasmessi alla Direzione Generale per la Motorizzazione.
Nel secondo caso, il richiedente può sostituire la succitata scheda con una relazione tecnica, firmata da persona abilitata, che attesti la possibilità di apportare al veicolo le modifiche necessarie all’applicazione dei nuovi limiti di velocità. Insieme alla relazione, il richiedente è tenuto a presentare al Centro Prove una copia dell’istanza inoltrata al costruttore. Per i veicoli eccezionali precedentemente sottoposti a verifiche e prove con riferimento ai nuovi limiti di velocità, il decreto stabilisce che il nulla osta del costruttore possa essere sostituito da certificazioni emanate dagli Stati membri dell’Unione europea, che attestino la rispondenza dello specifico veicolo e/o dei suoi dispositivi, all’insieme delle disposizioni europee.
Il Centro Prove rilascia il certificato di approvazione del veicolo con indicazione del nuovo limite di velocità consentito, dopo aver esaminato la documentazione prodotta (istanza, nulla osta del costruttore/relazione tecnica); dopo aver verificato la conformità del mezzo a un tipo di veicolo omologato; e a seguito di opportune verifiche e prove.


 

 

 

 

Lunedì, 10 Ottobre 2005
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