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Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Prelievo ematico – Mancanza di consenso – Irrilevanza.

(Cass. Pen., sez. IV, 7 marzo 2013, n. 10605)

I risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente stradale durante il successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. (Nella specie la S.C. ha, tuttavia chiarito che il prelievo non sarebbe effettuabile laddove il paziente rifiutasse espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario.

Giovedì, 07 Marzo 2013
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