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Articoli 30/09/2013

Multe con sconto del 30 per cento: le novità del decreto del fare

Foto di repertorio dalla rete

 

Il c.d Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito in legge del 9 agosto 2013, ha apportato, “al fine di garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada” profonde modifiche e integrazioni all’art. 202 C.d.S.

In particolare, fermo il pagamento in misura minima da effettuarsi entro 60 giorni, il trasgressore, se effettua il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione, è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 % del minimo edittale fissato dalla legge.

La riduzione non opera, per espressa previsione, in relazione alle violazioni del Codice della Strada per cui e' prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il Ministero dell’Interno, che è già intervenuto con numerose circolari applicative del provvedimento in commento, nella circolare 12 agosto 2013, ha precisato che la riduzione deve ritenersi applicabile anche ai casi di pagamento immediato obbligatorio previsti dall’art. 202 C.d.S., comma 2-bis, per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D, o D+E nell’esercizio di attività di autotrasporto di persone o cose; nonché dall’art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE.

Il decreto ha, inoltre, previsto che il trasgressore, qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, possa effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta mediante strumenti di pagamento elettronici.

L’intento del legislatore è evidentemente deflattivo, essendo finalizzato ad evitare la proposizione di opposizioni meramente dilatorie, ciò anche nell’interesse del cittadino che, mediante il pagamento in misura ridotta, ottiene l’estinzione immediata della procedura sanzionatoria a suo carico.

Infine, il decreto prevede che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, verranno disciplinate con altro decreto le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada tramite posta elettronica certificata, e ciò senza spese per il destinatario.

(Articolo di Giuseppina Mattiello)


Testo della legge:

5. ((Il Ministro)) dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo.

((5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilita' delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:))

((a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui e' prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;))

((b) al comma 2:))

((1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;))

((2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;))

(( c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:))

((«2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;))

(( d) al comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente puo' effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico»;))

(( e) al comma 2-ter, le parole: «alla meta' del massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al minimo».))

((5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la societa' Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.))

((5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.))


Riferimenti normativi

La legge 23-12-1999 n. 488 reca Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000) ed e' pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge 29 luglio 2010, 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 2010, n. 175, S.O.:

    "Art. 56

    Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalita' stradale

    1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalita' per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalita' stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

    2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

- Si riporta il testo dell'articolo 202 del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 recante il Nuovo codice della strada. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O., come modificato dalla presente legge:

    "Art. 202

    Pagamento in misura ridotta

    1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.Tale somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui e' prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

    2. Il trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancarioovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalita' di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancarioovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

    2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

    2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone o cose, il conducente e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente puo' effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.

    2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facolta' di cui al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione e' versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

    2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.

    3. Il pagamento in misura ridotta non e' consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con se'; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dell'identificazione.

    3-bis. Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione e' trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. "

 

 

 

da Altalex

 

 


 

Lunedì, 30 Settembre 2013
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