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Corte di Cassazione 30/08/2013

Sinistro, proprietario, trasportato, risarcimento, circolazione stradale, assicurativo

(Cass. Civ., sez. III, 30 agosto 2013, n. 19963 - (321))

"anche al passeggero proprietario assicurato ma trasportato, pur attenendo al diverso ordinamento del Regno Unito, appare idonea a determinare conseguenze giuridiche anche nel nostro ordinamento giuridico, sotto due aspetti - come rilevato da autorevole dottrina -: un primo aspetto che colpisce il rifiuto dello assicuratore che imponga con clausola unilateralmente o convenzionalmente predisposta la c.d. clausola di guida esclusiva, che prevede la garanzia assicurativa solo se alla guida del veicolo si trovi la persona indicata in polizza. Questa clausola deve ritenersi, sulla base dei principi del nostro ordinamento, nulla per la violazione di norme di diritto comune comunitario che sono strutturalmente sovraordinate alle norme nazionali, e viene a comprimere il diritto umano inviolabile della salute, che è costituzionalmente garantito ed è principio Europeo di diritto comune, ed è diritto irretrattabile e indisponibile anche da parte dello assicuratore."

 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

1.ANTEFATTO. Il (OMISSIS) in località (OMISSIS) la autovettura renault, affrontando una curva destrorsa della strada a velocità non moderata, perdeva la tenuta della strada, fuoriusciva dalla carreggiata finendo contro la banchina stradale, dopo essersi per varie volte rovesciata. A bordo dell'auto, incastrato sul sedile anteriore sinistro che aveva lo schienale del sedile completamente abbattuto, giaceva il corpo inerte del giovane R.W., con il capo riverso verso la parte anteriore dell'abitacolo, come dichiarato dal teste S.M., che si trovava a passare sul luogo dello incidente. La vettura era appoggiata sulla fiancata sinistra e la portiera era bloccata. Per estrarre il corpo del giovane, immediatamente deceduto, fu necessario forzare la portiera con una leva meccanica. Un secondo giovane, L.L., era sulla carreggiata, gravemente ferito e bagnato. Sul lato sinistro dell'auto vi era una scarpata ed un fossato con un rivo di acqua.

 

Le condizioni e le lesioni subite dal giovane L., sulla parte destra del cranio, lasciando indenne il torace, sono riportate nella cartella clinica e nella relazione del dottor Z.G. e nella deposizione resa nell'inchiesta penale aperta dal Pretore di Dolo. Secondo la deposizione del medico le lesioni sono incompatibili con la posizione di conducente di guida.

 

Il Pretore, che aveva imputato per omicidio colposo L.L., lo assolveva con la formula per non aver commesso il fatto, avendo accertato che al momento dello incidente alla guida dell'auto era il giovane amico, come del resto si desumeva dalla posizione del cadavere all'interno dell'auto. Nel processo penale i genitori ed i parenti di W., pur avendo ricevuto notizia della inchiesta, non avevano ritenuto di costituirsi parti civili.

 

2.Con citazione del 23-24 aprile 1993, il padre di W., R. D., ed il fratello C., nella veste di eredi e di parti lese, convenivano dinanzi al Tribunale di Venezia il conducente proprietario del mezzo incidentato, L.L., e la società assicuratrice Riunione Adriatica di Sicurtà e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali.
Resistevano con separati atti il L., che negava di essere alla guida dell'auto, come peraltro accertato in sede penale, e proponeva riconvenzionale per i propri gravissimi danni biologici, morali e patrimoniali, essendo rimasto invalido permanentemente al 100% e quindi incapace di lavorare. La RAS si costituiva sostenendo le linee di difesa del L. e chiedendo il rigetto della domanda attrice risultando responsabile dello incidente il solo R.W.. La causa era istruita documentalmente e con prove orali ed espletamento di consulenza medico legale per le lesioni del sopravvissuto L. ed era acquisita la sentenza penale di assoluzione del L. per non aver commesso il fatto. Sentenza successivamente passata in giudicato.

 

3. Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 2 dicembre 2002, riteneva vincolante il giudicato penale in punto di individuazione del guidatore nella persona di R.W., e sulla base di tale accertamento riteneva infondate le pretese risarcitorie proposte dai suoi parenti, accoglieva invece la domanda riconvenzionale proposta dal L. contro i R. e la RAS, ritenendo che il L., proprietario assicurato ma anche terzo trasportato, ben poteva giovarsi della sopravvenuta L. n. 142 del 1992 la cui entrata in vigore il Tribunale determinava nel 7 marzo 1992, secondo la espressa previsione dell'art. 32 della legge novella, e dunque pretendere di essere garantito dalla propria assicurazione. Per conseguenza venivano liquidati i danni subiti dal L., per le voci di danno biologico e morale e come danno patrimoniale per la perdita totale della capacità lavorativa, nonchè come danno patrimoniale per spese di assistenza, di viaggio e per ulteriori spese future, nello importo globale di Euro 1.043.027,40 oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri delle SU 17 febbraio 1995 n. 1712 e successive conformi.

 

4.Contro la decisione del tribunale proponevano appello principale al Ras e appelli incidentali i R. e il L.L..

 

4.1. La Assicuratrice deduceva che erroneamente era stata condannata a garantire il proprio assicurato, in quanto al momento dello incidente, avvenuto il (OMISSIS) non era ancora entrata in vigore la legge novella L. n. 142 del 1992, che aveva modificato il testo della L. n. 990 del 1969, art. 4 che escludeva la copertura assicurativa nei confronti del proprietario assicurato. Chiedeva in subordine la riduzione del quantum liquidato sia per il danno morale che per la decorrenza degli interessi per la somma accordata per la perdita della capacità lavorativa, sia in ordine alle spese di assistenza per malattia.

 

4.2.Appello incidentale era proposto dai signori R. che contestavano la opponibilità del giudicato penale, non essendosi costituiti parti civili, e chiedevano la riforma della decisione ed in via subordinata di essere garantiti dalla assicurazione essendo il giovane W. non conducente ma terzo trasportato.

 

4.3.Ulteriore appello incidentale era proposto dal L., che eccepiva la inammissibilità della nuova linea difensiva proposta dall'assicuratore, tenuto in solido con i R. al risarcimento dei propri danni, che dovevano essere meglio valutati anche in relazione, e comunque deducendo che lo assicuratore doveva manlevarlo in ordine agli eventuali danni da riconoscere ai R..

 

5.La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22 maggio 2007, non notificata, così decideva:
a. in parziale riforma della sentenza del tribunale rigetta le domande formulate dai R. e dal L. nei confronti della Ras, così accogliendo lo appello della stessa;
b. riduce l'ammontare del risarcimento del danno dovuto dai R. nei confronti del L. in relazione al calcolo di interessi ed accessori, per mantenendo fermo il capitale e la rivalutazione - vedi amplius in dispositivo.
c. rigetta nel resto gli appelli incidentali dei R. e di L.;
d. condanna in solido i R. ed il L. a rifondere le spese dei due gradi del giudizio in favore della Ras;
e. condanna i R. in solido a rifondere al L. le spese dei due gradi del giudizio.

 

6.Contro la decisione hanno proposto:

 

6.1.RICORSO PRINCIPALE di R.D. e C., notificato il 20 ottobre 2007, affidato a cinque motivi e relativi quesiti. A tale ricorso resiste la RAS, ora Allianz spa, con controricorso, e con controricorso incidentale condizionato il L.;

 

6.2.RICORSO INCIDENTALE AUTONOMO, contestuale al controricorso e di seguito al ricorso incidentale condizionato, viene svolto dal L., con articolati motivi e nei confronti della Ras, censure che contestano la esclusione della RAS dalla copertura assicurativa per effetto dello ius superveniens e per il dovere del giudice nazionale di conformarsi alle tre direttive CEE che regolano le garanzie del terzo trasportato; e nei confronti di RAS e dei R. in punto di riduzione del danno per il calcolo degli interessi compensativi ed in punto di esclusione della voce di risarcimento del ed danno esistenziale, come danno non patrimoniale, incluso nella perdita della vita di relazione in chi è reso totalmente e permanentemente invalido.
NEL PUNTO B.4 DEL RICORSO INCIDENTALE L. SI SOLLEVA QUESTIONE PREGIUDIZIALE EUROPEA in relazione al ritardato adempimento del legislatore italiano nel rendere completa la tutela del terzo trasportato ancorchè proprietario ma non conducente del mezzo assicurato, sempre che non sia possibile la disapplicazione delle norme nazionali ritenendo immediatamente precettive le direttive Europee citate in ricorso. Allianz e L. hanno prodotto memorie.

 

DIRITTO

 

I ricorsi sono stati previamente riuniti.

 

7. Il ricorso principale di R.D. e C., affidato a cinque motivi, deve essere rigettato; deve invece accogliersi nei sensi di cui alla presente argomentata motivazione il ricorso incidentale autonomo svolto dal L., restando assorbito il ricorso incidentale condizionato. La motivazione segue il seguente ordine logico espositivo:

 

7.A. Esame della questione pregiudiziale Europea in relazione alla pretesa della assicurazione solidale italiana di non riconoscere tale solidarietà nei confronti del proprio assicurato in quanto proprietario trasportato.

 

7.B. Esame del ricorso principale dei R..

 

7.C.Esame dei ricorsi incidentali del L..
In tali esami si terrà conto e delle memorie e delle argomentazioni proposte dalle controparti costituite.

 

7.A. ESAME DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE EUROPEA. La questione è sollevata dal L. nel ricorso incidentale al punto b, 1 4 pag 43 e seguenti, con la intitolazione del paragrafo come error in iudicando e vizio della motivazione, in regime di quesiti, essendo la sentenza di appello pubblicata il 22 maggio 2007.
Si deduce la violazione da parte del diritto vigente italiano, fermo restando che la novellazione L. n. 990 del 1969, art. 4 ad opera della L. n. 142 del 1992, art. 28, non si adegua ai principi di diritto comune Europeo ed in particolare alle tre direttive comunitarie indicate come 72-166 CEE,84-5 CEE e 90 -233 CEE, e si propone la mancata disapplicazione delle norme di diritto interno con esse contrastati.

 

Il quesito di diritto, a ff 48, è esposto nei seguenti termini;
"L'art. 3, n. 1 della direttiva del Consiglio 24 aprile 1912, 12 - 166 CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli e di controllo dello obbligo di assicurare tale responsabilità - prima direttiva - osta a che lo assicuratore possa valersi di disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare il risarcimento dei terzi vittime di un sinistro causato da un veicolo assicurato; l'art. 3, n. 1 della prima direttiva, lo art. 2 n. 1 della seconda direttiva - direttiva del Consiglio 84-5 CEE - e l'art. 1 della terza direttiva 90-232 hanno quale obbiettivo di garantire che la assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli consenta obbligatoriamente a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato dal veicolo di essere risarciti dei danni dai medesimi subiti; le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli, pertanto, non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile, e pertanto devono essere disapplicate laddove in contrasto con la citata normativa comunitaria". Si chiede pertanto o lo accoglimento del motivo, o la rimessione alle Sezioni Unite civili, assumendosi un contrasto giurisprudenziale tra la interpretazione estensiva della legge nazionale novellata, e la interpretazione che esclude la retroattività, ovvero la remissione della causa dinanzi alla Corte Europea di giustizia sulla questione pregiudiziale come sopra indicata.

 

Questa Corte, per le considerazioni appresso svolte, ritiene che il contrasto giurisprudenziale sia stato superato dalle Sezioni Unite civili con la sentenza del 19 marzo 2009, n. 6316, che non era nota al tempo della sentenza di appello, e successivi allineamenti, e che la questione pregiudiziale sia superata dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea in data 1 dicembre 2011, in causa C 442-10, Churchill contro Wilkinson, la cui massima non ufficiale può cosi riassumersi:

 

"Le norme comunitarie che disciplinano la assicurazione obbligatoria della r.c. auto, devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale che produco lo effetto di escludere in modo automatico l'obbligo in capo allo assicuratore di risarcire la vittima di un incidente stradale qualora tale incidente sia stato causato da un conducente non coperto dalla polizza assicurativa e la suddetta vittima, passeggero del veicolo al tempo dello incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato a tale conducente il permesso di guidarlo, a nulla rilevando che essa sapesse o meno che la persona da lei autorizzata a guidare il veicolo non era assicurata". Quanto ai dieta delle sezioni unite civili citate, in composizione di contrasto, questa sezione si limita a condividere la impostazione estensiva e conformativa al diritto Europeo proposta delle Sezioni unite, ancorchè la fattispecie sia delimitata ai danni alla persona di soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggiano nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri.

 

La successiva estensione, chiaramente effettuata dalla sentenza Churchill del 2011, anche al passeggero proprietario assicurato ma trasportato, pur attenendo al diverso ordinamento del Regno Unito, appare idonea a determinare conseguenze giuridiche anche nel nostro ordinamento giuridico, sotto due aspetti - come rilevato da autorevole dottrina -: un primo aspetto che colpisce il rifiuto dello assicuratore che imponga con clausola unilateralmente o convenzionalmente predisposta la c.d. clausola di guida esclusiva, che prevede la garanzia assicurativa solo se alla guida del veicolo si trovi la persona indicata in polizza. Questa clausola deve ritenersi, sulla base dei principi del nostro ordinamento, nulla per la violazione di norme di diritto comune comunitario che sono strutturalmente sovraordinate alle norme nazionali, e viene a comprimere il diritto umano inviolabile della salute, che è costituzionalmente garantito ed è principio Europeo di diritto comune, ed è diritto irretrattabile e indisponibile anche da parte dello assicuratore.

 

Un secondo aspetto o effetto giuridico consequenziale è dato dal principio Europeo contenuto nell'adagio erasmiano "vulneratus ante omnia reficiendus" secondo cui la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con la unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri.

 

Un terzo aspetto questa Corte aggiunge alla dottrina, ed è un effetto conformativo del diritto nazionale assicurativo al diritto comune Europeo espresso dalle direttive in tema di vulnus al diritto inviolabile della salute, posto che l'art. 32 Cost. italiana trova collocazione nella Carta di Nizza sui diritti fondamentali sotto il valore universale e irrinunciabile della dignità umana, ART. 3 della Carta, che nella sua formulazione riproduce la scelta referenziale della giurisprudenza italiana.

 

Le direttive Europee dunque esprimono la superiore ratio legis Europae in tema di solidarietà nella materia particolare della circolazione di veicoli, aerei e natanti, prevedendo una solidarietà tra gli autori del danno e le assicurazioni.
Tanto precisato, il motivo merita accoglimento, ma per chiarezza espositiva se ne tratterà brevemente nella parte dedicata allo esame del ricorso incidentale autonomo del L..

 

7.B. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE DEI R.C. E D..
Il ricorso non può trovare accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre dapprima la sintesi dei motivi ed a seguire la confutazione in diritto.

 

7.b.I. SINTESI DEI MOTIVI. NEL PRIMO MOTIVO del ricorso si deduce il vizio della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica e in punto di determinazione del conducente dello auto, che non poteva essere il giovane R. il cui corpo rimase imprigionato con le gambe sul sedile del passeggero anteriore ed il corpo riverso sul sedile posteriore, ed error in iudicando in relazione alla errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

 

Il quesito a ff 11 è nei seguenti termini:
"Dica la Corte se sia rispondente ai requisiti degli artt. 115 e 116 c.p.c. la motivazione contenuta nella sentenza, laddove non sia specificato l'elemento probatorio ed istruttorio acquisito e ritenuto fonte di convincimento e della conseguente statuizione di condanna;
dica la Corte se sia consentita nel nostro ordinamento la motivazione della sentenza di accertamento della colpa tratta esclusivamente dall'analisi di elementi probatori a contrariis in evidente contraddizione tra loro e con gli indizi di tenore opposto e senza alcuna indicazione specifica di prova diretta del fatto storico accertato e posto a base della sentenza di condanna al risarcimento dei danni, in contrasto con la previsione specifica di cui all'art. 2054, comma 3, statuente presunzione iuris tantum a carico del proprietario della autovettura".

 

Nel SECONDO MOTIVO si deduce errore in iudicando per violazione dell'art. 2054 c.c., comma 3 e la violazione dell'art. 2697 c.c..

 

Il quesito di diritto a ff 14 viene formulato come segue:
"dica la Corte se l'onere probatorio gravante sul proprietario dell'autovettura, ai sensi dell'art. 2054 c.c. al fine di superare la presunzione di colpa posta a suo carico, e quindi la applicazione della regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c., trovi applicazione anche nel caso la controversia verta sull'accertamento e la individuazione del conducente della vettura su cui è avvenuto il sinistro, con conseguente applicazione di tale principio in difetto di prova liberatoria".

 

Con il TERZO ED IL QUARTO MOTIVO SI DEDUCE:
A. ERROR IN PROCEDENDO per la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione ad omessa pronuncia su motivo di gravame - terzo motivo.
B.error in iudicando e vizio della motivazione e violazione art. 112 c.p.c., con omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione della CTU richiesta-quarto motivo.

 

Il quesito unificato e in termini è a pag 16 del ricorso.

CON IL QUINTO MOTIVO si deduce "art. 360 c.p.c., n. 4. Violazione di legge. Violazione dell'art. 155 c.p.c. e art. 2693 c.c., errata interpretazione della L. n. 142 del 1992, artt. 27, 28 e 32.
Il quesito di diritto, a ff 19 è nei seguenti termini: "Dica la Corte se, in difetto di previsione specifica di diverso tenore contenuta nel testo normativo, per il termine di entrata in vigore di una legge pubblicata sulla gazzetta ufficiale si osservino le regole comuni stabilite dall'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., comma 4 e in particolare se il calcolo dal dies a quo al dies ad quem va fatto secondo la regola ex nominatione dierum, per cui la decorrenza si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale".
"dica la Corte se la L. n. 142 del 1992, art. 27 sia diventato operativo ed operante all'atto dello spirare del termine della vacatio legis, in data 6 marzo 1992, essendo la decorrenza di efficacia differita dal successivo art. 32 limitata alla regolazione dello aspetto di adeguamento del rapporto sostanziale con specifico riferimento allo adeguamento del premio".

 

NELLE CONCLUSIONI AL RICORSO si chiede la condanna del L.L. quale unico responsabile del sinistro e conducente del veicolo, con la condanna in solido con la Ras al risarcimento dei danni come quantificati a ff 20 e ss, con ulteriori subordinate di merito in relazione alla condanna della RAS a tenere indenni gli attori R. dalle pretese risarcitorie del R. e ulteriore subordinata in via istruttoria per un riesame dei testi ed un espletamento di consulenza tecnico dinamica.

 

7.B.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo del ricorso, nella sua formulazione non rispetta i precetti indicati dall'art. 366 bis c.p.c. vigente ratione temporis in quanto il denunciato vizio della motivazione non indica la sintesi descrittiva del fatto dannoso con riferimento al soggetto autore del danno, il conducente dell'auto, che entrambi i giudici del merito indicano nel defunto R., considerando i vari elementi di prova raccolti anche in sede processuale penale, questi ultimi liberamente apprezzati, non valendo il giudicato penale per gli eredi del defunto non costituiti parti civili. Il quesito formulato reca due contestazioni, formalmente inammissibili, la prima che attiene genericamente ad il vizio della motivazione per una insufficiente analisi delle prove, e la seconda in relazione ad un error in iudicando che non può essere denunciato come vizio della motivazione, se attiene al criterio logico della presunzione di colpa iuris tantum a carico del proprietario del veicolo.
Il secondo motivo correttamente indica la questione in punto di diritto, con riferimento all'onere della prova a carico del proprietario ancorchè non conducente, ma il quesito resta astratto e non è preceduto da un momento di sintesi che chiarisca in base a quali elementi, se è il conducente che determina lo sbandamento dell'auto per una condotta di guida imprudente, il proprietario terzo trasportato debba concorrere, e in che modo, alla produzione dell'evento. I giudici del merito in vero accertano la colpa esclusiva del conducente dello auto, in assenza di elementi atti a dimostrare un concorso di colpa.
Con il terzo ed il quarto motivo, poi uniti nel medesimo complesso quesito, la tesi della omessa pronuncia su punto decisivo in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro, attiene alla mancata ammissione di una consulenza tecnico dinamica. Ma i giudici del merito hanno correttamente motivato a ff 13 e seguenti della sentenza sul contesto probatorio che ha consentito la ricostruzione dello incidente e della individuazione del conducente dell'auto, tenendo conto anche degli apporti tecnici e delle risultanze penali, onde la censura per error in procedendo e per omessa pronuncia su un motivo di appello appare inammissibile oltre che infondata.

 

INFINE il quinto motivo, che attiene al momento di entrata in vigore della L. n. 142 del 1992, che novella la L. n. 990 del 1969, art. 4, si osserva come il quesito non sia coerente con il contesto delle norme accennate nella titolazione della censura, la quale è cumulativa e non specifica le singole censure, non senza rilevare che difetta l'interesse alla deduzione atteso che occorre considerare la innovativa giurisprudenza delle citate SU del 2009. Su tale punto la sentenza della Corte di appello deve essere riformata in accoglimento del ricorso incidentale autonomo del L.. In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato, restando ferma la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità come accertata dai giudici del merito.

 

7.C. ESAME DEI RICORSI INCIDENTALI DI L.L..

 

7.C.1. Il ricorso incidentale ed condizionato del L., con effetto nei confronti dei R., resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.

 

7.C.2. Il ricorso incidentale autonomo, diretto contro la RAS merita accoglimento per quanto di ragione.

 

Sempre per chiarezza espositiva se ne offre dapprima una sintesi, ed a seguire le ragioni del suo accoglimento.

 

SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce cumulativamente vizio della motivazione ed error in iudicando per la violazione dell'art. 652 c.p.p. e art. 75 c.p.p., comma 2, deducendosi la valenza del giudicato penale esterno costituito dalla sentenza del Pretore di Dolo in data 11 gennaio 1996 e divenuta irrevocabile il 23 novembre 1996, che assolve R. W. dal reato di omicidio colposo con la formula "per non aver commesso il fatto": IL QUESITO, in termini, è formulato a ff 34 sostenendosi la opponibilità del giudicato agli eredi del defunto, posti nella condizione di esercitare la azione penale.
Nel secondo motivo si deduce cumulativamente error in iudicando e vizio della motivazione in relazione agli artt. 112 e 184 c.p.c. avendo la Corte di appello pronunciato su domanda o comunque su eccezione inammissibile per tardività, ed avendo omesso di pronunciarsi sulla questione sollevata dalla parte.

 

IL QUESITO di diritto è proposto a pag 36 nei seguenti termini: "La domanda di accertamento di carenza di titolarità passiva del diritto- quale è quella di accertamento della in operatività della copertura assicurativa, pur se proposta in termini di interpretazione della legge, costituisce domanda nuova e non mera eccezione, che non può essere introdotta, neppure con il vecchio rito, nel corso del giudizio e tanto meno in sede di precisazione delle conclusioni". Nel corpo del motivo si precisa che nel verbale della udienza civile del o dicembre 1999, fissata per la precisazione delle conclusioni la difesa del R. dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove e sulle nuove conclusioni.

 

Nel TERZO MOTIVO A FF 36 si deduce cumulativamente error in iudicando e vizio della motivazione in relazione all'art. 12 preleggi, art. 155 c.p.c. e la L. n. 142 del 1992, artt. 28 e 32, avendo la Corte ritenuto che la dizione di cui all'art. 32 della legge citata "a decorrere dal secondo mese successivo dalla entrata in vigore della presente legge" si riferisca al mese di maggio. Il quesito in termini è a ff.39. dove si propone la interpretazione secondo cui la efficacia inizia con lo inizio del secondo mese e cioè appena trascorso il primo mese.

 

Nel QUARTO MOTIVO A FF 30 si deduce ancora error in iudicando e vizio della motivazione in relazione all'art. 10 preleggi e L. n. 142 del 1992, art. 32.

 

LA TESI è che la L. n. 142 del 1992 è stata pubblicata il 20 febbraio 1992, che è entrata in vigore il 6 marzo 1992 e che l'incidente è avvenuto il 25 aprile 1992, quando la legge era in vigore ed obbligatoria erga omnes.
Il quesito di diritto a ff 42 è posto nei seguenti termini: "la previsione di cui alla L. n. 142 del 1992, art. 32 non significa postergazione della entrata in vigore e cioè della obbligatorietà della legge, e della obbligazione risarcitoria di fonte legale, bensì significa la postergazione degli effetti di adeguamento connessi alla obbligatorietà della nuova disciplina; l'art. 32 laddove stabilisce la postergazione della efficacia di talune disposizioni rispetto alla loro entrata in vigore, consentendo unicamente uno spazio di adeguamento del rapporto contrattuale già immediatamente modificato dalla legge".

 

Nel QUINTO MOTIVO a ff 43 contrassegnato dalla lettera b.1.4, si deduce error in iudicando e vizio della motivazione, assumendosi che in via pregiudiziale,le questioni sollevate nei precedenti motivi restano superata dal superiore principio della esistenza della copertura assicurativa per effetto delle normative comunitaria.

 

IL QUESITO viene formulato a ff.48, con riferimento alle tre direttive del Consiglio di Europa in materia, che devono ritenersi vincolanti per il giudice nazionale con lo effetto della disapplicazione delle norme nazionali ove configgenti con la citata normativa comunitaria.
Sul quinto motivo questa Corte si è già pronunciata sotto il punto 7 A, dando conto della evoluzione giurisprudenziale da parte delle SU civili italiane e quindi, nel 2011, da parte della stessa Corte di Giustizia della Unione Europea.

 

7.c.3. RAGIONI DELL’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO INCIDENTALE AUTONOMO DEI R. NEI CONFRONTI DELLA RAS, in relazione ai primi cinque motivi.
L'accoglimento del quinto motivo, per le esposte ragioni di conformazione ai principi di diritto Europei, di rilievo costituzionale e sopranazionale, determina delle ricadute in ordine alle questioni sollevate nei precedenti motivi, mentre risulta infondato il primo motivo, per la ragione della inopponibilità del giudicato penale esterno agli eredi del defunto che non hanno preso parte a tale giudizio come parti civili. Parimenti infondato è il secondo motivo, posto che la difesa svolta dalla assicurazione in ordine alla in operatività della copertura assicurativa, per quanto giuridicamente errata, era comunque proponibile come mera difesa essendo proposta in termini di interpretazione della legge nazionale vigente. RESTANO invece assorbiti il terzo ed il quarto motivo, sul rilievo che la giurisprudenza italiana, finalmente conformandosi ai principi delle direttive Europee, tutte concorrenti al soccorso solidale in favore delle vittime, ove terzi trasportati, ad opera delle imprese delle assicurazioni relative alla copertura della auto sulla quale le vittime erano ospitate, anche sulla base delle ulteriori sentenze della Corte Europea di giustizia della Unione, ha superato i termini logistici della novellazione del 1992, rendendo operante la tutela unitaria Europea ed invalidando le clausole contrattuali tendenti ad introdurre una delimitazione del rischio nel caso di clausola con guida esclusiva, con l'effetto di eludere il doveroso risarcimento da parte dell'assicuratore obbligatoriamente solidale.

 

7.c.4. RICADUTE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DEL RICORRENTE INCIDENTALE IN ORDINE ALLA RIDUZIONE DEL QUANTUM DEBEATUR COMPIUTA DALLA CORTE DI APPELLO. Con un sesto motivo a ff 49 si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in relazione alla liquidazione degli interessi sulle somme relative alla incapacità lavorativa per L. 224.417.344 e delle spese per assistenza per L. 150.milioni, dalla data della liquidazione giudiziale, mentre il dies a quo decorre dallo evento lesivo, trattandosi di debito di valore. IL QUESITO è in termini a ff.51 ed esprime una censura fondata essendo il credito da illecito debito di valore.
Con un settimo motivo si deduce ancora error in iudicando per la violazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 2727 c.c., in relazione alla esclusione, fatta dalla Corte di appello di Venezia del danno esistenziale, non avendo tale Corte potuto considerare la giurisprudenza sopravvenuta di cui alle SU 24 marzo 2006 n.2727. Il quesito viene posto a ff 55 nei seguenti termini:
"le macrolesioni che comportano un peggioramento, anzi uno sconvolgimento delle qualità della vita e la impossibilità della esplicazione delle qualità umane che non siano la capacità di produrre reddito e la integrità fisica valutata e valutabile sotto il profilo medico legale, assolvono di per sè stesse la funzione di esplicitare la esistenza del pregiudizio rilevante per il risarcimento del danno esistenziale, suscettibile di valutazione equitativa.
Su tale motivo la Corte veneta, che pur considera la giurisprudenza evolutiva delle SU 2006 n. 6572, rende una motivazione di rilievo formale, ritenendo che il peggioramento delle condizioni di vita, in soggetto cranioleso, emiplegico e con paresi facciale sinistra, non autosufficiente e che necessiti di diuturna assistenza, come ampiamente documentato in atti non sia tale da determinare la integrale ed equa rideterminazione del danno. Su tale punto la motivazione appare alla evidenza illogica e insufficiente e lesiva del diritto al risarcimento integrale del danno da perdita della vita di relazione che è una componente del danno biologico ma che appartiene anche alla esplicazione della vita attiva e sociale, che viene ad essere totalmente disintegrata.
In conclusione sono da accogliere il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso incidentale autonomo del R., ed in relazione a tale accoglimento la sentenza di appello viene cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati in relazione ai motivi accolti, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale autonomo del R., assorbito quello incidentale condizionato, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

 

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2013

 

 

da ricercagiuridica.com

 


 

Venerdì, 30 Agosto 2013
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