Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Limiti del massimale – Domanda a garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore - Entità del massimale pattuito tra le parti inferiori rispetto a quello enunciato dall'assicurato - Onere della prova a carico dell'assicuratore - Sussistenza.
In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento ai limiti del relativo massimale, in ordine al rapporto tra assicurato e assicuratore, la sussistenza e l'entità del massimale medesimo, sia pure nel rispetto dei limiti minimi di legge, dipende dalla libera volontà negoziale delle parti; sicché, quando l'assicurato chieda di essere garantito, nei confronti del danneggiato, dall'assicuratore, è quest'ultimo che ha l'onere di provare, mediante esibizione della polizza, i fatti posti a fondamento della sua eccezione (articolo 2697 c.c.), ossia che il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro è inferiore rispetto a quello enunciato dall'assicurato. (Nella fattispecie, la corte di merito aveva ridotto l'importo risarcitorio ed affermato la mancanza di prova da parte dell'assicurato, in relazione alla sua domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore, dell'esistenza di un contratto prevedente un massimale di polizza superiore; in applicazione dell' enunciato principio, la S. C. ha accolto il ricorso dell' assicurato il quale si era doluto che la corte di merito avesse ritenuto che, essendo stata l'eccezione dell'esistenza di un massimale diverso sollevata da esso assicurato, incombeva su quest'ultimo l'onere della dimostrazione dell'esistenza di un contratto assicurativo diverso)