Giovedì 26 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Veicolo circolante con cronotachigrafo non funzionante - Responsabilità del proprietario del veicolo - Contenuto.

(Cass. Civ. Sez. I, 18 settembre 2006, n. 20110)

Il proprietario del veicolo è responsabile della messa in circolazione di veicoli sprovvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione (art. 8 della legge n. 132 del 1987), essendo tenuto al controllo dell'esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità al momento dell'immissione del mezzo sulla strada pubblica e non essendo esonerato dalla corrispondente sanzione per il solo fatto di avere fornito i fogli di misurazione al conducente e di avergli comunicato, anche ripetutamente, la necessità di inserire gli stessi nel cronotachigrafo per farlo funzionare.

 

Lunedì, 18 Settembre 2006
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK