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Patente - Revisione - Provvedimento - Presupposti - Individuazione - Valutazione sull'idoneità e ca¬pacità alla guida del conducente - Mancanza - Conseguenze - Annullamento del provvedimento di revisione.

(Tar Lombardia, Sez. III, 26 aprile 2006, n. 1078)

Il provvedimento con il quale la motorizzazione civile, in seguito alla comunicazione della polizia stradale che ha rilevato il sinistro stradale, dispone la revisione della patente deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa la gravità dei danni e della condotta tenuta dall'interessato ed infine specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente. (Nella specie l'autorità giudicante ritenendo che una sola infrazione alle norme del codice della strada, anche se di una certa rilevanza, non potesse costituire di per sé ed indipendentemente da ogni valutazione sull'idoneità e capacità alla guida
del conducente il presupposto di un provvedimento di revisione, ha annullato, il relativo provvedimento).
 

Mercoledì, 26 Aprile 2006
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