Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Rappresentanza in giudizio - Funzionari dell'ente pubblico appositamente delegati - Regolarità della delega - Requisiti ex art. 23 L. n. 689/1981 - Provenienza dall'organo dotato di rap¬presentanza esterna – Sufficienza
L’'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 che consente alla autorità, la quale abbia emesso ordinanza-ingiunzione per la comminazione di sanzioni amministrative, di stare personalmente nel re-lativo giudizio di opposizione, avvalendosi anche di propri funzionari appositamente delegati, comporta soltanto, ai fini della regolarità di tale delega che la stessa provenga dall'organo dotato della rappresentanza esterna dell'ente e, quindi, ove si tratti di un comune, dal sindaco.