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Corte di Cassazione 02/10/2013

Patente non può essere sospesa a chi non l'ha mai conseguita

(Cass. Pen., sez. IV, 19 settembre 2013, n. 38645)

È preclusa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista ex lege in conseguenza dell’accertata violazione di norme sulla circolazione stradale, nei confronti di chi non l’abbia mai conseguita. E' quanto emerge dalla sentenza 19 settembre 2013, n. 38645 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, l'imputato veniva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13 cod. strad., perché colto alla guida di motoveicolo, benché privo della patente di guida, ritenuto in concorso formale con gli altri reati contestualmente commessi.

Gli ermellini non si discostano dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è preclusa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista ex lege in conseguenza dell'accertata violazione di norme sulla circolazione stradale, nei confronti di chi non l'abbia mai conseguita.

Tantomeno, "in tal caso, non può esser precluso per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenere lo stesso titolo di abilitazione alla guida" (Cass. pen., Sez. IV, n. 667 del 1999; Cass. pen., Sez. Un., n. 12316 del 2002).


(Nota di Simone Marani)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 4 giugno - 19 settembre 2013, n. 38645
(Presidente Izzo – Relatore Vitelli Casella)


Ritenuto in fatto

 

Con sentenza pronunziata in data 20 marzo 2012, il GIP del Tribunale di Roma applicava, ex art. 444 CP, a B.M. la pena concordata tra le parti - ritenuto il concorso formale dei reati e sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex artt.187 comma 8 - bis cod. strada e 54 D.l.vo n. 274 del 2000. All'imputato si addebitavano i seguenti reati di cui:

- agli artt. 186 comma 7 e 187, comma 8 cod. strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami per l'accertamento dell'etilemia e dell'assunzione di sostanze stupefacenti, una volta ricoverato in ospedale perché coinvolto in incidente stradale;

- all'art. 116, comma 13 cod. strada, per aver circolato alla guida del motoveicolo tg. ..., benché privo di patente ctg. A, perché mai conseguita.

Fatti commessi in (omissis).

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, denunziando il vizio di inosservanza della legge, per aver omesso il Giudice di prime cure di irrogare all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente di diritto anche alla pronunzia di sentenza di patteggiamento, in relazione alle contravvenzioni commesse dal prevenuto.

 

Considerato in diritto


Il ricorso è infondato.

Non ritiene il Collegio di discostarsi dall'orientamento - prevalente e consolidato - della giurisprudenza di legittimità (che fa proprio) secondo il quale è preclusa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista ex lege in conseguenza dell'accertata violazione di norme sulla circolazione stradale, nei confronti di chi non l'abbia mai conseguita. Tantomeno, in tal caso, non può esser precluso per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenere lo stesso titolo di abilitazione alla guida (Sez. 4 n. 667 del 1999;S.U. n. 12316 del 2002).

Nel caso di specie l'imputato veniva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13 cod. strada perché colto alla guida di motoveicolo benché privo della patente di guida, ritenuto in concorso formale con gli altri reati contestualmente commessi.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

 

 

da Altalex

 


 

Mercoledì, 02 Ottobre 2013
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