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Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Connessione obiettiva con un reato - Compe­tenza e giurisdizione - Applicazione della san­zione - Competenza del giudice penale - Condi­zioni - Pregiudizialità dell'accertamento dell'illecito amministrativo

(Cass. Civ., sez. I, 9 novembre 2006, n. 23925)

La connesione obiettiva dell’illecito amministrativo con un reato, ai sensi dell’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo ammi­nistrativo al giudice penale, nel caso in cui l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro, mentre, in di­fetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venir meno detta competenza all'irrogazione della sanzione ammini­strativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto privo di vizi l'accertamento del giudice di merito relativo all'insussistenza del rapporto di pregiudizialità tra il reato di guida in stato di ebbrezza e l'illecito am­ministrativo consistente nell'aver circolato su stra­da extraurbana principale in retromarcia, prescin­dendo l'illecito amministrativo dallo stato di ebbrezza del conducente).

 

Giovedì, 09 Novembre 2006
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