Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Connessione obiettiva con un reato - Competenza e giurisdizione - Applicazione della sanzione - Competenza del giudice penale - Condizioni - Pregiudizialità dell'accertamento dell'illecito amministrativo
La connesione obiettiva dell’illecito amministrativo con un reato, ai sensi dell’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, nel caso in cui l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro, mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venir meno detta competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto privo di vizi l'accertamento del giudice di merito relativo all'insussistenza del rapporto di pregiudizialità tra il reato di guida in stato di ebbrezza e l'illecito amministrativo consistente nell'aver circolato su strada extraurbana principale in retromarcia, prescindendo l'illecito amministrativo dallo stato di ebbrezza del conducente).