Segnaletica stradale - Segnali turistici e di territorio - Segnali pubblicitari - Differenze
Non è sufficiente una lieve difformità rispetto alla previsione contenuta nell'art. 134 del regolamento di esecuzione del codice della strada per parificare i segnali turistici e di territorio di cui all'art. 39 del detto codice i segnali pubblicitari (art. 23 c.s.). A tale parificazione si può invece pervenire soltanto se si tratti di differenze rilevanti, tali da snaturare il cartello, facendogli assumere una prevalente funzione reclamistica in luogo di quella segnaletica (indicazione dell’itinerario verso la sede dell'attività industriale, commerciale o artigianale). La relativa valutazione, implicando accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.