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Segnaletica stradale - Segnali turistici e di territorio - Segnali pubblicitari - Differenze

(Cass. Civ., sez. II, 16 febbraio 2006, n. 3428) )

Non è sufficiente una lieve difformità rispetto alla previsione contenuta nell'art. 134 del regolamento di esecu­zione del codice della strada per parificare i segnali turistici e di territorio di cui all'art. 39 del detto codice i segnali pub­blicitari (art. 23 c.s.). A tale parificazione si può invece per­venire soltanto se si tratti di differenze rilevanti, tali da sna­turare il cartello, facendogli assumere una prevalente funzione reclamistica in luogo di quella segnaletica (indica­zione dell’itinerario verso la sede dell'attività industriale, commerciale o artigianale). La relativa valutazione, impli­cando accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

 

Giovedì, 16 Febbraio 2006
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