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Notizie brevi 21/09/2005

da Governo.it - Moto e motorini: quando scatta la confisca del mezzo

da Governo.it
Moto e motorini: quando scatta la confisca del mezzo
 


Presentazione

Gli articoli 5 e 5 bis della legge 168/2005 (file in formato .pdf), in vigore dal 23 agosto 2005, hanno modificato 5 articoli del Codice della strada, il 97, 116, 208, 213, 214, e introdotto una nuova ipotesi di revoca della patente con l’articolo 130-bis (file in formato .pdf).

La novità più importante é l’inasprimento delle sanzioni che prevedono la confisca del veicolo (ciclomotore, motociclo o motoveicolo) che, secondo le disposizioni del comma 2-sexies dell’articolo 213 (file in formato .pdf), scatta nei casi in cui si violino gli articoli 169 comma 2 e 7, 170 e 171 del Codice e cioé quando:

  • si viaggia in numero di persone superiore a quello previsto;
  • si guida senza casco o con un caso non allacciato o non omologato;
  • si trasportano animali non in gabbia o oggetti non solidamente assicurati;
  • non si é seduti in posizione corretta e con entrambe le mani sul manubrio;
  • il conducente traina o si fa trainare da un altro veicolo;
  • si solleva la ruota anteriore

La stessa sanzione accessoria viene applicata anche nei seguenti casi:

  • si circola con un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo;
  • si guida in stato di ebbrezza da alcol o da sostanze stupefacenti;
  • si fugge dal luogo di un incidente dopo aver cagionato danni a persone;
  • si circola con un veicolo che é servito a commettere un qualsiasi altro reato.

L’articolo 97 (file in formato .pdf) del Codice della Strada é stato modificato al 2 comma dove viene specificato che la targa di un ciclomotore, sebbene a carattere personale, può essere abbinata solo a un veicolo.

Per quanto riguarda ancora la circolazione dei ciclomotori le modifiche apportate all’articolo 116 (file in formato .pdf) prevedono che:

  • dal 1 ottobre 2005 i maggiorenni, che non possiedono la patente di guida, devono conseguire il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (cosiddetto patentino);
  • coloro che raggiungono la maggiore età entro il 30 settembre 2005 possono ottenere il patentino frequentando solo un corso di aggiornamento. Per gli altri invece é previsto, dopo il corso, la necessità di superare un esame;
  • per tutti é stato introdotto l’obbligo di possedere i requisiti psico-fisici che sono richiesti anche per la patente A;
  • il patentino ha una scadenza di validità e può essere sospeso o revocato per mancanza dei requisiti psico-fisici;
  • chi ha la patente di guida sospesa non può guidare neanche il ciclomotore a meno che la sospensione non sia relativa ad eccesso di velocità.
Sono state inoltre confermate le sanzioni già in vigore dall’1 luglio per coloro che affidano il proprio ciclomotore a persone che non abbiano conseguito la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida. La sanzione amministrativa prevista per l’affidamento incauto va da 357 euro a 1.433 euro.

 

Fonte: Polizia di Stato


Mercoledì, 21 Settembre 2005
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