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Segnaletica stradale – Art. 77, settimo comma, reg. c.s. – Indicazioni sul retro del segnale.

(Cass. Civ., Sez. II, 13 aprile 2006, n. 8860)

La disposizione dettata dall'art. 77, settimo comma, del D.L.vo 16 novembre 1992, n. 495 (contenente il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), che prevede che sul retro dei segnali stradali deve essere indicato l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero dell'autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione, assolve alla sola finalità di consentire il controllo della provenienza del segnale e della legittimità della sua apposizione, allo scopo di impedire che siano collocati segnali non conformi al tipo regolamentare ovvero da soggetti non autorizzati, e, pertanto, l'eventuale omissione di tali indicazioni non costituisce causa di illegittimità del segnale stesso e, per l'effetto, della prescrizione in esso contenuta.

Giovedì, 13 Aprile 2006
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