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Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti  Accertamento - Modalità - Esame tecnico sui campioni biologici - Necessità - Conseguenze - Differenze rispetto all'accertamento della guida sotto l'influenza dell'alcool.

(Cass.Pen., Sez.IV, 14 giugno 2006, n. 20247)


Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (articolo 187 del Codice della strada), è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dal comma terzo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Deve escludersi, invece, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186 del Codice della strada), per la necessità di conoscenze tecniche specialistiche e di accertamenti strumentali per individuare le sostanze usate e per la non semplice riconoscibilità di detto stato sulla base di osservazioni empiriche (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio per insussistenza del fatto la sentenza di condanna che, in assenza di referti riferibili ad esami compiuti su liquidi biologici, aveva argomentato la condanna solo sulla base della deposi¬zione testimoniale di uno degli operanti della polizia giudiziaria).

Mercoledì, 14 Giugno 2006
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