Strade - Tutela e manutenzione - Responsabilità dell'amministrazione proprietaria di mantenere in buono stato anche la « banchina» • Correlativo obbligo di segnalazione di pericoli ed insidie.
In materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (art. 16 legge n. 2248 del 1865, all. F; art. 14 C.S.; art. 28 legge n. 2248 del 1865, all. F; per i Comuni, art. 5 R.D. 15 novembre 1923, n. 2506) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale («banchina»), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch'essa, in assenza di specifica segnalazione contraria, benché non pa-vimentata per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza com¬porta pertanto la responsabilità della P.A. per i danni che ai medesimi ne siano derivati.