Notificazione a terzi è valida quando raggiunge lo scopo
La Corte di Cassazione, sez. tributaria con la sentenza n. 22151 depositata il 27 settembre 2013, ha confermando un orientamento ormai consolidato, ha ribadito che, in caso di notifica nelle mani del portiere (o del vicino), l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle ricerche delle altre persone abilitate, secondo un ordine di preferenza, a ricevere l’atto in base all’articolo 139 del codice di procedura civile. Anche questa redazione ha già trattato la tematica della notifica, la quale è bene ribadire è la c.d. forma “pubblicitaria” che il diritto civile riconosce nella “consegna” degli atti e procedimenti pubblici.
Ritornando nel dispositivo della sentenza in oggetto, tale omissione comporta la nullità e non l’inesistenza della notificazione, suscettibile di sanatoria ex articolo 156 del codice di procedura civile per raggiungimento dello scopo attraverso la proposizione del ricorso che, se determina il venir meno dell’interesse a far valere il vizio di notifica, non produce alcun effetto sui requisiti di validità dell’avviso di accertamento, non potendo impedire la decadenza dalla potestà impositiva maturata medio tempore (ovvero prima del fatto sanante).
Tuttavia, la decadenza rappresenta un’eccezione in senso stretto, da far valere a opera del contribuente, dovendo escludersi un intervento ex officio da parte del giudice.
Infatti, come si legge nella sentenza, l’appello dell’ufficio, nel caso di specie Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto affetto da nullità assoluta e insanabile l’impugnato avviso di accertamento in quanto la sua notificazione era stata effettuata “senza osservare la successione preferenziale delle persone alle quali, a norma dell’articolo 139 del codice di procedura civile, deve essere consegnata la copia dell’atto da notificare, in assenza del destinatario”.
La Suprema Corte, ha ribadito il principio in base al quale, in caso di notifica nelle mani del portiere (o, come nel caso di specie, del vicino di casa), “l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’articolo 139 del codice di procedura civile, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita: tale omissione, tuttavia, comporta la nullità (e non l’inesistenza) della notificazione nelle mani del portiere, o del vicino di casa, quando la relazione dell’ufficiale giudiziario sia priva di tale attestazione”.
La nullità della notifica dell'avviso di accertamento è suscettibile, ai sensi dell'art. 156 Codice Procedura Civile Rilevanza della nullità
Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
In sintesi, la cosa principale è la sostanza e non le modalità di consegna del documento, infatti, in questa sentenza si evince che l'impugnazione è stata dimostrata con l’avvenuta consegna del procedimento sanzionatorio nelle mani del destinatario
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