Guida in stato di ebbrezza – Modalità di accertamento dello stato etilico – Etilometro – Esecuzione di due prove concordanti a distanza di almeno 5 minuti – Necessità – Sussistenza
A norma dell'articolo 379, comma 2, del regolamento di attuazione del codice della strada, la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti, cosicché non è appunto possibile ritenere la sussistenza delle due fattispecie di rilievo penale, se non in presenza di due risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste. (Cass. Pen., sez. IV, 5 settembre 2013, n. 36407) (Art. 186) (Massima Redazionale)