Permesso di soggiorno di lungo periodo: quali limiti per il familiare?
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice dr. Vaccari, ha rimesso, con l’ordinanza 5 agosto 2013, due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia circa i limiti per il familiare dello straniero soggiornante in Italia al fine di ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo.
La questione ha origine dal ricorso presentato diretto all’ottenimento della condanna della questura al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, previa revoca o modifica del decreto del 4 maggio 2012 (con cui era stata rigettata l’istanza).
Anzitutto è doveroso precisare che il permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo è un titolo previsto dall’articolo 9 del testo unico per l’immigrazione rilasciato a chi, appunto, soggiorna, in maniera stabile e continuativa, in uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea e soddisfi alcuni determinati requisiti.
La prima normativa da prendere, quindi, come riferimento è il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e nello specifico l’articolo 9, così come introdotto dal decreto legislativo n. 3 dell’8 gennaio 2007, di attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
Il citato articolo 9 prevede che il permesso di soggiorno di lungo periodo può essere richiesto dallo straniero che si trova da almeno 5 anni nel territorio italiano e che abbia i requisiti prescritti dal comma 2 anche per i propri familiari, purchè conviventi a carico ma senza richiedere anche per questi il presupposto della permanenza di 5 anni nel territorio nazionale.
Osserva il giudice nella sentenza in commento che tale disciplina è stata quasi integralmente mutuata dall’articolo 7 della legge del 6 marzo 1998, n. 40.
Al contrario di quanto affermato dalla questura, la disciplina citata p conforme a quella comunitaria in quanto nella direttiva, all’articolo 13, si prevede che gli stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti oppure di durata illimitata a condizioni migliori rispetto a quelle previste dalla stessa direttiva.
Ciò precisando che tali permessi non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri stati membri ai sensi del capo III della direttiva.
Ora, l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998 è senza dubbio più favorevole rispetto alla disciplina fissata dalla direttiva comunitaria, in quanto attribuisce, come noto, anche ai familiari dell’avente diritto al permesso, di ottenere il rilascio a determinate condizioni, usufruendo del requisito stabilito per il solo familiare già residente della regolare permanenza in Italia da almeno 5 anni e, di conseguenza, con l’esonero da tale presupposto.
Il Tribunale, quindi, dichiarando la contumacia del Ministero dell’Interno, ha ordinato al Questore il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo con la limitazione posta dalla Direttiva 109/2003 (articolo 13).
Pare, infine, opportuno segnalare, riguardo alla “prassi” delle questure di richiedere, quale requisito al fine della dimostrazione di fonti di reddito sufficienti, un contratto a tempo indeterminato, alcune decisioni che hanno ritenuto illegittima tale richiesta da parte delle questure, ovvero: il Tar Veneto, con la sentenza dell’8 giugno 2006, n. 3213; il TAR dell’Emilia Romagna, con la sentenza del 22 aprile 2008, n. 1525, nonché il TAR Piemonte con l’ordinanza dell’8 luglio 2010, n. 539.
(Nota di Manuela Rinaldi)
Tribunale di Verona
Sezione III Civile
Ordinanza 5 agosto 2013
N.11167/2012 R.G.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione III Civile
Il Giudice Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:
T. S. (c.f. omissis) rappresentata e difesa dall’avv.to G. Manuali del foro di Verona
RICORRENTE
CONTRO
Ministero dell’Interno
RESISTENTE-CONTUMACE
Questura di Verona in persona del Dirigente dell’ufficio immigrazione
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25 luglio 2013;
RILEVATO CHE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Mionistero dell’Interno che è stato ritualmente convenuto nel presente giudizio ma che non si è costtituto in esso.
Venendo al merito, la domanda della ricorrente, che è diretta ad ottenere la condanna della Questura di Verona al rilascio in proprio favore del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, previa revoca o modifica del decreto del 4 maggio 2012 con il quale il Questore di Verona ha rigettato la istanza della T. di ottenere il predetto permesso è fondata e come tale merita di essere accolta nei limiti di cui si dirà.
Tale conclusione deriva dall’inequivoco tenore del disposto dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 286/1998, come introdotto dall’art. del D. Lgs. 3/2007 che ha recpeito la direttiva Ce 109/2003 sullo Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
Detta disposiione prevede che il c.d. permesso di soggiorno di lungo periodo possa essere richiesto dallo straniero che si trovi da almento coinque anni nel territorio italiano e che possieda i requisiti previsti dal comma 2 anche per i propri familiari, purchè siano conviventi a carico ma senza richidere anche per questi il presupposto della permanenza di cinque anni nel trerritorio nazionale-
A ben vedere tale disciplina è stata quasi integralmente mutuata dall’art. 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40 che già stabiliva che lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello stato da almeno cinque anni che dimostrasse di avere un reddito sufficiente per il sostentanemto proprio e dei suoi familiari potesse richiedere il rilascio della carta di soggiorno per sé per il congiuge e per i figlii minori
Contrariamente a quanto sostenuto dalla questura resistente tale disciplina è conforme a quella comunitaria poiché nella direttiva vi una disposizione (si tratta dell’’art. 13) che, in conformità al preambolo 17 della stessa, prevede che “gli stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di durata illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva” con la precisazione che “tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri stati membri ai sensi del capo III della direttiva”.
Non è dubbio che tra le condizioni legittimanti, in base alla direttiva, il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo ai quali i singoli stati membri nella loro autonomia possono derogare, fatta salva la restrizione territoriale della sua validità come sopra indicata, vi sia anche quello della durata del soggiorno nello stato membro interessato, fissata dall’art. 4, comma 1, della direttiva in cinque anni, dal momento che l’articolo 7 della direttiva ai commi 1 e 3, nel definire l’iter per l’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, qualifica come condizioni che ne consentono l’attribuzione quelle di cui all’art. 4 e di cui all’art. 5.
E’ altrettanto indubbio poi che la condizione fissata dall’art. 9, comma 1 del D. Lgs. 286/1998 costituisca disciplina più favorevole di quella fissata dalla direttiva comunitaria poiché attribuisce anche ai familiari dell’avente diritto al permesso di ottenerne il rilascio a determinare condizioni, ma usufruendo del requisito stabilito per il solo familiare già residente della regolare permanenza in Italia da almeno cinque anni e quindi esonerandolo di fatto da tale presupposto.
Data la contgrovertibvilità della questione si vono le gravi ed ececzonli ragioni che giustificano la integrale compensaione delle spese del procedimento tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del Ministero dell’Interno e ordina al Questore di Verona di rilasciare alla ricorrente S. T. il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo con la limitazione di cui all’art. 13 della direttiva 109/2003.
Spese del giudizio compensate tra le parti.
Verona 5 agosto 2013.
Il Giudice
da Altalex