Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Redazione con sistema meccanizzato o di elaborazione dati - Indicazione soltanto della intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante - Atto assistito da fede privilegiata - Sussistenza.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, e per il caso di contestazione non immediata della infrazione, poiché l’art. 385 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - prevede al terzo comma che, in tale caso, il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante la intestazione dell'ufficio o comando predetti, va affermato che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al se¬condo originale o alla copia autenticata del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata. (Nella specie, relativa alla impugnazione da parte della Prefettura della sentenza che aveva annullato il verbale della polizia stradale, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha affermato che non è invalida la contestazione effettuata mediante la notificazione del verbale redatto dal sistema in-formatico ancorché l'atto notificato non rechi - come invece il trasgressore opponente aveva contestato - l'attestazione di conformità al documento informatico, ed ha quindi accolto il ricorso per cas-sazione decidendo nel merito con il rigetto della opposizione). (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 385) (Cass. Civ., Sez. I, 18 settembre 2006, n. 20117)