Etilometro a 2,7 g/l, non indispensabile il secondo rilevamento: è talmente ubriaco da non riuscire a farlo
Foto Blaco - Archivio Asaps |
L’accertamento del tasso alcoolemico non deve essere dimostrato necessariamente con l’etilometro. Lo stato di ubriachezza può essere dimostrato anche tramite elementi sintomatici: i carabinieri hanno riscontrato un’eclatante manifestazione di ebbrezza dall’andatura irregolare dell’autocarro e dall’incapacità di stare in piedi del guidatore. Con la sentenza 23306/13 la Cassazione ha confermato la condanna.
Il caso: tasso alcoolemico da 2,71 g/l alla guida di un autocarro. Dopo essere stato assolto in primo grado, un uomo di 30 anni viene condannato dalla Corte d’Appello per aver guidato ubriaco un autocarro. L’etilometro ha riscontrato un livello alcoolemico pari a 2,71 g/l: contravvenzione, con sospensione di patente di guida, ex art. 186, comma 2, lett. c), codice della strada. L’uomo ricorre per cassazione, dolendosi del fatto che la propria responsabilità penale sia stata dedotta senza che fosse stata compiuta la necessaria doppia misurazione. L’accertamento dell’ubriachezza può essere fatto anche su base sintomatica. La Suprema Corte ribadisce che, «in difetto della prova legale, ma valendo il principio del libero convincimento del giudice in materia di valutazione della prova, l’accertamento del tasso alcoolemico può essere dimostrato con qualsiasi mezzo e non necessariamente con l’etilometro». A seguito della modifica apportata all’art. 186 da parte del d.l. n. 92/2008, lo stato di ebbrezza, accertato con ogni mezzo e quindi anche su base sintomatica, può essere riferito non solo all’ipotesi più lieve di cui alla fascia a), già depenalizzata, ma anche alle ulteriori e più gravi ipotesi, «ove si dimostri che la condotta dell’agente a talune di queste sia riconducibile, al di là di ogni ragionevole dubbio». La ratio normativa è finalizzata a «contrastare il correlativo aumento della pericolosità per l’incolumità degli altri utenti della strada insita nella circolazione di veicoli guidati da chi si trovi in stato di ebbrezza».
E’ vero che l’unica rilevazione effettuata con l’etilometro non soddisfa le prescrizioni di prova legale dettate dall’art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che prevede la doppia misurazione a distanza di 5 minuti l’una dall’altra, ma la corte territoriale correttamente ha ritenuto come ragionevolmente plausibile che il successivo accertamento, reso peraltro impossibile dalle condizioni fisiche dell’imputato, avrebbe dato un esito certamente superiore a 1,5 g/l. Tale deduzione è stata correttamente fatta sulla base del riscontro dei Carabinieri, che hanno evidenziato un eclatante stato di ebbrezza: l’autocarro procedeva ad andatura irregolare, fermandosi in mezzo alla strada non essendo in grado di impegnare un’intersezione stradale, e il guidatore pronunciava frasi sconnesse senza essere in grado di reggersi sulle gambe. Per queste ragioni la Corte rigetta il ricorso, confermando la responsabilità penale dell’uomo.
Meno male! Il secondo soffio non è riuscito neppure a farlo e l’avvocato del conducente voleva invalidare la prova!! (ASAPS)