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Strade - Private e pubbliche - Cartelli pubblicitari - Installazione - Abusiva - Principio di specialità tra la norma penale e la norma amministrativa - Operatività - Esclusione.

(Cass. Pen., Sez. II, 22 febbraio 2013, n. 8745)

La configurabilità del reato di cui all’art. 633 c.p. nel caso di collocazione abusiva di cartelloni pubblicitari su aree stradali o in vista di esse non è esclusa dalla previsione del fatto anche come illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 23 del D.L.vo n. 285/1992 (C.d.S.) e dell’art. 24 del D.L.vo n. 507/1993, non operando al riguardo il principio di specialità di cui all’art. 98 della legge n. 689/1981, dal momento che, presupponendo questo l’identità del fatto inteso come fattispecie tipica astratta, quello previsto dalla norma penale non ha nulla a che vedere con la circolazione stradale e con il controllo sulle pubbliche affissioni, tutelando essa soltanto l’inviolabilità del patrimonio immobiliare.

Venerdì, 22 Febbraio 2013
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