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Assicurazione obbligatoria – Fondo di garanzia per le vittime della strada – Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice – Sinistro verificatosi anteriormente alla messa in liquidazione – Giudizio di cognizione svoltosi tra danneggiato, impresa assicuratrice il l.c.a, impresa designata per i pagamenti e Commissario liquidatore per conto dell’INA – Azionabilità del titolo esecutivo formatosi nel giudizio di cognizione dei confronti della Consap – Esclusione – Fondamento.

(Cass. Civ., Sez. III, 28 gennaio 2013, n. 1865)

In tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel caso in cui il giudicato si è formato contro la società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, l’impresa designata per i pagamenti e il Commissario Liquidatore per conto dell’INA – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il titolo esecutivo, come formatosi nel giudizio di cognizione sul risarcimento dei danni tra i predetti soggetti e il danneggiato, non può essere azionato nei confronti della Consap, gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, contrariamente all’ipotesi in cui nel giudizio risarcitorio abbia partecipato un’impresa cessionaria del portafoglio di quella posta in liquidazione coatta amministrativa, in quanto, in tale ultimo caso, l’impresa cessionaria sta in giudizio quale rappresentante sostanziale e processuale del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, quindi, il titolo esecutivo formatosi formalmente contro tale impresa è riferibile sostanzialmente al Fondo e può essere fatto valere contro lo stesso, in nome e per conto del quale la predetta impresa è stata in giudizio.

Lunedì, 28 Gennaio 2013
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