Incroci stradali – Regolamentazione semaforica – Funzionamento del dispositivo – Divieto tra le ore 23:00 e le 7:00 – Accertamento della violazione di cui all’art. 146, comma 3, c.s. – Autorizzazione del funzionamento notturno del semaforo – Onere della prova della P.A..
Perché possa considerarsi legittimo l’accertamento di una violazione dell’art. 146, comma 3, C.d.S., rilevata tra le 23:00 e le 7:00 occorre che l’amministrazione fornisca le prove della ricorrenza delle condizioni indicate nei commi 1 e 2 dell’art. 169 reg. att. C.d.S., che autorizzano il funzionamento notturno del semaforo, altrimenti vietato, e ciò a maggior ragione quando l’incolpato abbia espressamente sollevato eccezioni in merito.