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Corte di Cassazione 18/12/2012

Patente - Revoca e sospensione - Revoca - Sanzione amministrativa accessoria - Patteggiamento - Applicabilità di diritto - Configurabilità

(Cass. Pen., sez. IV, 18 dicembre 2012, n. 49221)

La revoca della patente di guida, prevista dall’art. 186, comma secondo bis del codice strada, è una sanzione amministrativa accessoria che consegue di diritto ad ogni sentenza di condanna anche se emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., prescindendosi, in quest’ultimo caso, dalla necessità di un’esplicita pattuizione sul punto fra le parti. (In applicazione del principio, la Corte, non avendovi provveduto il giudice di merito, ha applicato direttamente la sanzione amministrativa in questione).  (Cass. Pen., sez. IV, 18 dicembre 2012, n. 49221) - [RIV-1305P518] Art. 186 cs.

 

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Martedì, 18 Dicembre 2012
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