Guida in stato di ebbrezza Accertamento - Modalità - Prelievo ematico - Richiesta formulata dalla polizia giudiziaria - Consenso espresso dall’imputato - Necessità - Esclusione - Mancato espresso dissenso - Sufficienza
In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora si verta nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 186 C.d.S. (conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto per questo a cure mediche), l’accertamento del tasso alcolemico può essere legittimamente effettuato anche sulla sola base della richiesta formulata dalla polizia giudiziaria, senza necessità di uno specifico consenso dell’interessato, salvo quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie che siano strumentali al detto accertamento, quali possono essere costituite, in particolare, dal prelievo ematico, dovendosi tuttavia escludere, in tal caso, che sia richiesto un consenso in forma espressa, essendo invece sufficiente la mancanza di un espresso dissenso, sempre che, naturalmente, sia sussistente la condizione costituita dalla obiettiva necessità di sottoposizione del soggetto a cure mediche, in conseguenza dell’incidente in cui è stato coinvolto. (Cass. Pen., sez. IV, 4 aprile 2013, n. 15708) [RIV-1305P483] Art. 186 cs.