Distanza di sicurezza – Tamponamento – A catena – Veicoli in movimento – Presunzione di colpa a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli – Configurabilità – Fondamento – Scontri successivi tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta - Responsabilità esclusiva del conducente che urti da tergo l’ultimo veicolo - Sussistenza
In tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa. (Cass. Civ., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4021) - [RIV-1305P493] Art. 149 cs.